Sentenza del 17/10/2022 n. 309 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
Dazi - misure di salvaguardia sulle importazioni - ricorso per annullamento del Regolamento UE - richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - irricevibilità - certezza del diritto - definitività degli atti dell'Unione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento suppletivo e il processo verbale del 22.11.2021 che hanno quantificato maggiori diritti per €99.466,30, in conseguenza dell'esaurimento del contingente "Altri Paesi" per prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile provenienti dal Vietnam. L'applicazione del dazio del 25% derivava dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 che ha prorogato misure di salvaguardia; la ricorrente contestava la legittimità del Regolamento e chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per ottenere la pronuncia di annullamento.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale, rilevando che l'impugnazione della validità del Regolamento doveva essere esperita mediante ricorso di annullamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. L'omessa proposizione del ricorso di annullamento nei termini rende inammissibile il tentativo di sollevare la questione di validità tramite rinvio pregiudiziale nel giudizio tributario, in tutela della certezza del diritto e della definitività degli atti dell'Unione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata a rifondere le spese di lite pari a €3.100,00.
Norme richiamate
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione del 24 giugno 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 25 giugno 2021
È il provvedimento che ha prorogato le misure di salvaguardia e ha imposto il dazio del 25% a carico delle importazioni interessate; la sua validità doveva essere impugnata tramite ricorso di annullamento entro i termini previsti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione
Regolamento precedente che è stato modificato dal 2021/1029; costituisce il quadro regolamentare su cui si innesta la proroga delle misure di salvaguardia.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 263, par. 4 TFEU - termine per il ricorso di annullamento)
termine di due mesi decorrenti dalla pubblicazione o notificazione per proporre ricorso di annullamento
Stabilisce il termine per l'impugnazione diretta degli atti dell'Unione; il giudice ha richiamato tale principio per escludere che si possa aggirare il termine facendo ricorso al rinvio pregiudiziale.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza 22 ottobre 2002, causa C-241/01, National Farmers' Union
Giurisprudenza che afferma l'irricevibilità di un rinvio pregiudiziale quando le parti avrebbero potuto promuovere un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale UE ma non lo hanno fatto nei termini, a tutela della certezza del diritto.
Massime di principio
- Se si intende contestare la validità di un atto normativo dell'Unione (es. Regolamento che impone dazi o salvaguardie), l'impugnazione deve essere proposta mediante ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'UE entro il termine previsto (in genere 2 mesi dalla pubblicazione o notificazione); non è possibile aggirare tale termine sollevando poi la questione tramite rinvio pregiudiziale.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è lo strumento idoneo per ottenere l'annullamento di un atto dell'Unione quando la parte privata avrebbe potuto esercitare senza dubbio il ricorso di annullamento e non lo ha fatto nei termini: il giudice nazionale deve, in tali casi, dichiarare l'irricevibilità della domanda di rinvio.
- La regola tutela la certezza del diritto e la definitività degli atti dell'Unione: le misure comunitarie che non sono state tempestivamente impugnate restano efficaci e applicabili negli atti nazionali conseguenti.
- In situazioni simili, l'operatore economico che riceve un atto amministrativo nazionale basato su un Regolamento UE contestato dovrebbe tempestivamente valutare l'opportunità di proporre il ricorso di annullamento davanti al Tribunale dell'Unione ovvero chiedere misure cautelari; attendere l'applicazione del Regolamento per poi sollevare un rinvio pregiudiziale è rischioso e spesso inefficace.
- Se la questione è di interpretazione del diritto dell'UE (e non di validità dell'atto), il rinvio pregiudiziale resta lo strumento appropriato per ottenere un'interpretazione vincolante dalla Corte di Giustizia; è quindi necessario distinguere chiaramente tra questioni di interpretazione e questioni di validità.
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