Sentenza del 17/10/2022 n. 30468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata della commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della (---) Spa. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto illegittimi avvisi di liquidazione relatvi ad imposte ipotecarie e bollo su iscrizioni ipotecarie richieste dalla (---) Spa in forza di ingiunzioni fiscali ex R.D. 1910. L'Agenzia sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 si applica solo alle formalità richieste dal concessionario del servizio nazionale di riscossione e, in particolare, alle iscrizioni eseguite sulla base del ruolo (art. 77), mentre le iscrizioni ottenute tramite ingiunzione fiscale da concessionari locali non possono beneficiare dell'agevolazione; richiamava inoltre il principio che il rinvio del D.L. n. 209/2002 al Titolo II del DPR 602/1973 opera solo nei limiti della compatibilità e non estende automaticamente le norme agevolative.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47
"I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario... in esenzione da ogni tributo e diritto"
Norma esonerativa interpretata restrittivamente: l'esenzione si applica alle formalità richieste dal 'concessionario' così come definito nel decreto (storicamente il concessionario del servizio nazionale di riscossione) e non si estende automaticamente alle formalità richieste da concessionari locali in procedure avviate con ingiunzione fiscale, salvo diversa espressa disposizione normativa.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
"il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca..."
Individua il ruolo come titolo idoneo per l'iscrizione ipotecaria; la disposizione ricondusse l'ipoteca tipicamente all'uso del ruolo e non all'ingiunzione fiscale.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 1 (definizioni)
definizioni di 'concessionario' e 'ruolo'
Fornisce il significato normativo di 'concessionario' e 'ruolo', elementi essenziali per delimitare l'ambito di applicazione delle agevolazioni dell'art. 47.
R.D. n. 631/1910 (ingiunzione fiscale) / R.D. n. 639/1910
Disciplina storica dell'ingiunzione fiscale come titolo di riscossione coattiva differente dal ruolo; le iscrizioni fondate su ingiunzione non sono automaticamente equiparate a quelle fondate sul ruolo ai fini dell'applicazione delle agevolazioni.
D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-sexies (conv. L. n. 265 del 2002)
"i comuni e i concessionari ... procedono alla riscossione coattiva ... secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili"
Prevede un rinvio alle norme del Titolo II del DPR 602/1973 per la riscossione mediante ingiunzione fiscale, ma con la limitazione della compatibilità: non comporta l'applicazione automatica delle norme agevolative (come art. 47) quando incompatibili o non espressamente estese.
D.Lgs. n. 446 del 1997
Norme che consentono agli enti locali di recuperare tributi alternativamente a mezzo ingiunzione o ruolo; utile a evidenziare la diversificazione degli strumenti di riscossione.
Legge di stabilità 2019 (L. n. 160 del 2019), art. 1, comma 809
"I conservatori ... eseguono le iscrizioni ... richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto"
Modifica l'assetto prevedendo l'estensione soggettiva del regime di gratuità alle formalità richieste dall'agente locale per la riscossione; tuttavia tale modifica non era applicabile ratione temporis al caso esaminato e ha valore di cambiamento normativo successivo.
Cass. civ., sez. V, n. 18104/2021
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui le disposizioni agevolative del DPR 602/1973, e in particolare l'art. 47, non si applicano ai concessionari locali che procedono tramite ingiunzione fiscale, perche' le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente.
Cass. civ., sez. V, n. 14043/2022
Conferma l'orientamento restrittivo: per ottenere l'esenzione di cui all'art. 47 occorre che la richiesta provenga dal concessionario della riscossione (nella configurazione prevista dalla norma).
Circolare Agenzia del Territorio n. 4 del 2008
Interpretazione amministrativa favorevole al principio che l'ingiunzione fiscale ex R.D. 1910 non costituisce titolo idoneo per l'iscrizione ipotecaria a fini agevolativi riconducibili al ruolo.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie (es. esenzioni per trascrizioni/iscrizioni) vanno interpretate restrittivamente: l'onere di estendere benefici a soggetti o procedure non esplicitamente richiamati dalla norma ricade sul legislatore, non sul giudice.
- L'art. 47 DPR 602/1973 si applica alle formalità richieste dal 'concessionario' così come definito dalla normativa originaria (servizio nazionale/ruolo); le iscrizioni basate su ingiunzione fiscale da concessionari locali non rientrano nell'automatica sfera di applicazione dell'esenzione, salvo successiva norma espressa.
- Il rinvio normativo (es. D.L. 209/2002) che estende disposizioni 'in quanto compatibili' non autorizza l'applicazione delle norme agevolative se la loro natura è incompatibile o richiede un'estensione esplicita; analisi di compatibilità va fatta restrittivamente.
- Per valutare se un'iscrizione ipotecaria beneficia dell'esenzione occorre verificare il titolo dell'iscrizione (ruolo vs ingiunzione), la qualifica del richiedente (concessionario nazionale vs agente locale) e la temporalità rispetto a modifiche legislative sopravvenute (es. L. 160/2019).
- In casi simili, il contribuente/privato che intende ottenere l'agevolazione deve dimostrare l'applicabilità normativa oggettiva (espressa previsione che estende l'agevolazione al suo caso) oppure far valere efficaci principi di diritto positivo intervenuti successivamente; altrimenti l'Amministrazione vince se dimostra la mancanza di base normativa.
- Gli operatori e i professionisti devono monitorare le modifiche legislative (per esempio la legge di stabilità 2019) che possono aver esteso successivamente l'ambito soggettivo dell'esenzione e valutare l'applicabilità ratione temporis.
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