Cassazione Penale, Sentenza n. 50004/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano (01/06/2023 - conferma della condanna per ricettazione). Il ricorso deduceva l'illegittimità della notificazione del decreto di fissazione d'udienza effettuata il 12/04/2023 al difensore (ai sensi dell'art.157, comma 8-bis c.p.p.), invece che a mani presso il domicilio eletto dall'imputato ai sensi dell'art.157-ter c.p.p., deducendo che il comma 8-bis era stato abrogato dall'art.98 del D.Lgs. n.150/2022 e che, avendo eletto domicilio prima della notifica, avrebbe diritto alla notifica al domicilio eletto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notifica al difensore di fiducia costituisca, se irrituale rispetto alle modalità prescritte, una nullità di grado intermedio che è sanata qualora non sia tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello e qualora l'imputato non dimostri di non aver avuto conoscenza dell'atto. Nel caso di specie l'imputato era assistito da difensore di fiducia, non ha rappresentato di non avere conoscenza dell'atto né prodotto elementi a sostegno, e non aveva eccepito la omissione della notifica in grado d'appello. Pertanto il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art.616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen. (commi rilevati: 8-bis)
La notificazione mediante consegna al difensore di fiducia, anche se non conforme alle modalità successive richieste dall'ordinamento, è idonea a determinare la conoscenza dell'atto salvo che l'imputato dimostri il contrario; la violazione delle regole esecutive è sanabile se non tempestivamente eccepita
Introdotto dal D.Lgs. n.150/2022 per disciplinare la notifica al domicilio eletto; la Corte osserva che la giurisprudenza sul rapporto fiduciario con il difensore vale anche con riguardo alla disciplina che segue
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'abrogazione del comma 8-bis dell'art.157 c.p.p.; la Corte non accoglie l'eccezione sostanziale perché la questione di sanabilità della notifica rimane regolata dalla giurisprudenza consolidata
"secondo l'art. 179 comma 1 sono insanabili le nullità 'derivanti dalla omessa citazione dell'imputato'"
Distinzione tra nullità insanabili (omessa citazione) e le altre nullità; la nullità per notifica al difensore invece che al domicilio eletto è considerata di grado intermedio e non insanabile se l'atto è idoneo a determinare conoscenza
"la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire"
Prevede la sanatoria delle nullità della citazione o delle notificazioni quando la parte è comparsa o ha rinunciato a proporre eccezione; applicata per ritenere sanata la notifica al difensore quando non tempestivamente contestata
Consente alla Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente alle spese e a Euro 3.000,00
Massime di principio
- La notifica della citazione a giudizio al difensore di fiducia, sebbene irrituale rispetto alle modalità indicate in norme sopravvenute o alternative, produce una presunzione di conoscenza dell'atto collegata al rapporto fiduciario e costituisce di norma una nullità sanabile, salvo prova della mancata conoscenza da parte dell'imputato
- Le nullità derivanti dalla omessa citazione sono insanabili (art.179 c.p.p.), ma le nullità dovute a modalità diverse di notifica, idonee comunque a determinare conoscenza, sono sanabili ai sensi dell'art.184 c.p.p. e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione se non tempestivamente eccepite nel corso del giudizio
- Se l'imputato elegge domicilio, per contestare la notifica effettuata altrove occorre sollevare immediatamente l'eccezione nel grado di appello o nel giudizio in cui l'atto è stato fatto valere; la mancata tempestiva eccezione comporta la perdita della possibilità di ottenere la declaratoria di nullità
- Quando si invoca l'abrogazione o la modifica di una norma sulle notifiche (es. soppressione del comma 8-bis), è necessario dimostrare concretamente la mancata conoscenza dell'atto con elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza collegata al difensore di fiducia
- Rischio di conseguenze economiche (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende) per ricorsi infondati o inammissibili: valutare attentamente le prospettive e le eccezioni procedurali da sollevare tempestivamente
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