Cassazione Civile, Ordinanza n. 17339/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che era stato ammesso al passivo di una procedura fallimentare di una società ha chiesto alla Corte d'appello, ai sensi della legge n. 89/2001, l'equo indennizzo per l'irragionevole durata della procedura. Il giudice di merito ha accolto la domanda e ha liquidato un indennizzo, ritenendo che, nel calcolo del valore del giudizio presupposto, dovesse aversi riguardo alla somma complessivamente ammessa al passivo, senza detrarre i pagamenti eseguiti nel corso della procedura mediante riparti fallimentari. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che, quando il creditore sia stato in parte o quasi totalmente soddisfatto durante il periodo di ragionevole durata, il valore della causa ai fini del tetto massimo dell'indennizzo corrisponde solo alla parte di credito residua non soddisfatta; in caso contrario, si determinerebbe una indebita sovra-compensazione, trattando allo stesso modo chi abbia ricevuto riparti prima del superamento del termine ragionevole e chi non abbia ricevuto alcunché.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Ministero. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, l'indennizzo non può comunque superare il valore della causa o del diritto accertato, e che, nelle procedure fallimentari, occorre tener conto sia del credito non soddisfatto alla scadenza del periodo ragionevole sia dei pagamenti effettuati durante la procedura, poiché per le somme soddisfatte entro il termine ragionevole non è configurabile un pregiudizio da ritardo. Il decreto della Corte d'appello di Napoli è stato quindi cassato con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, per una nuova valutazione del quantum dell'indennizzo e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001
"La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"
fissa un limite massimo all'indennizzo per equa riparazione, volto a evitare sovra-compensazioni; nelle procedure fallimentari, il valore rilevante va riferito al credito residuo non soddisfatto, tenendo conto dei riparti intervenuti durante la procedura.
la disciplina dell'equa riparazione ha natura riparatoria e non punitiva, e l'indennizzo deve essere modulato in relazione al pregiudizio effettivamente subito dal ritardo.
CEDU
il sistema interno di equa riparazione recepisce il modello convenzionale, che mira a ristorare il danno da durata irragionevole evitando automatismi e arricchimenti indebiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo non può eccedere il valore del giudizio presupposto o del diritto accertato, essendo preclusa ogni sovra-compensazione.
- Quando il giudizio presupposto è una procedura fallimentare, ai fini del limite massimo dell'indennizzo occorre considerare il solo credito residuo non soddisfatto al termine della durata ragionevole, detraendo i pagamenti eseguiti nel corso della procedura.
- Per le somme già corrisposte entro il periodo di ragionevole durata non è configurabile un pregiudizio risarcibile da ritardo, poiché il danno da irragionevole durata può riguardare soltanto il permanere insoddisfatto della pretesa oltre il termine ragionevole.
- La disciplina dell'equa riparazione è riparatoria e non sanzionatoria in senso punitivo: il criterio di liquidazione deve essere ancorato al concreto patema o pregiudizio subito, evitando trattamenti eguali per situazioni sostanzialmente diverse.
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