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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34179/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 7 aprile 2026 del Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza. La revoca era stata disposta ai sensi degli artt. 164, quarto comma, e 168 c.p., poiché il condannato aveva beneficiato della sospensione per più di due volte. Con motivi formulati promiscuamente come carenza di motivazione e violazione di legge, il ricorrente ha censurato l’omesso accertamento della sua pericolosità sociale e la mancata valutazione della natura del reato (delitto o contravvenzione) per il quale era stata pronunciata la condanna la cui pena era stata sospesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure sulla pericolosità sociale e sulla natura del reato erano del tutto eccentriche rispetto alla ratio decidendi e alle norme che disciplinano la concessione e la revoca della sospensione condizionale della pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludessero la sua colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 164, quarto comma, c.p.

    la revoca del beneficio della sospensione condizionale è stata chiesta ed ottenuta sulla scorta degli artt. 164, quarto comma e 168 cod. pen. avendo Delle Mura beneficiato per più di due volte del beneficio in questione

    La Corte riferisce che la revoca è stata disposta sulla base della disciplina applicabile dopo che il condannato aveva beneficiato della sospensione condizionale per più di due volte.

  • art. 168 c.p.

    la revoca del beneficio della sospensione condizionale è stata chiesta ed ottenuta sulla scorta degli artt. 164, quarto comma e 168 cod. pen. avendo Delle Mura beneficiato per più di due volte del beneficio in questione

    La Corte riferisce che la revoca è stata disposta sulla base della disciplina applicabile dopo che il condannato aveva beneficiato della sospensione condizionale per più di due volte.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi e con le norme che fondano il provvedimento impugnato; censure estranee a tale ratio sono inammissibili.
  • La revoca della sospensione condizionale disposta in ragione del fatto che il condannato abbia già beneficiato del beneficio per più di due volte non è validamente censurata mediante deduzioni sulla pericolosità sociale o sulla natura del reato, se tali questioni non incidono sulla ragione decisoria e sulla disciplina applicata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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