Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/10/2022 n. 30709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado favorevole a Banca E. Spa. L'AE aveva notificato un avviso di accertamento IVA sostenendo che parte delle prestazioni rese da Banca E. Spa a Duemme SGR Spa (per una quota quantificata al 28,3%) costituivano attività di banca depositaria di OICR e quindi erano imponibili IVA, non esenti. La CTR aveva ritenuto che dal contratto non emergessero gli elementi tipici della banca depositaria e che tali servizi fossero espressamente esclusi (punto 4.7 del contratto), qualificando le prestazioni come esenti IVA. In Cassazione l'AE ha dedotto (i) vizio di motivazione apparente e (ii) errata qualificazione del contratto e violazione di norme comunitarie e nazionali in materia IVA e di diritto societario/contrattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in via principale. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR, sebbene sintetica, consentiva di percepirne le ragioni e non fosse "apparente"; sul secondo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità (l'AE non ha indicato quali canoni interpretativi ex artt. 1362 e ss. c.c. sarebbero stati violati né come il giudice di merito si sia allontanato da essi, si è limitata a proporre una diversa interpretazione e non ha allegato il contratto integrale; inoltre la memoria ex art. 378 c.p.c. conteneva deduzioni nuove non pertinenti). La Corte ha quindi condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente (liquidate in complessivi Euro 5.000,00 + Euro 200,00 e spese forfetarie 15% e accessori di legge). Sentenza pubblicata: decisione resa a Roma il 27 settembre 2022, depositata il 18 ottobre 2022.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamato dall'AE nel primo motivo per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che il vizio di motivazione ex art. 36 debba essere concreto e dimostrabile e che la motivazione sintetica è comunque valida se consente di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per dedurre vizio di motivazione apparente; la Corte lo applica affermando che la nullità per 'error in procedendo' richiede che la motivazione sia oggettivamente inidonea a far conoscere il ragionamento del giudice.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato con riferimento al secondo motivo (errata interpretazione del contratto); la Corte ricorda i limiti della cassazione in materia di accertamenti di fatto e dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità.

  • Direttiva 85/611/CEE (art. 7, commi 1 e 3)

    Richiamata dall'AE nell'ambito della questione sulla natura dei servizi resi alla SGR; la Corte osserva che la qualificazione contrattuale è questione di fatto decisa dal giudice del merito e non adeguatamente contestata in cassazione.

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 36 e 38

    Richiamati dall'AE come norme di riferimento sul settore finanziario; la Corte non entra nel merito della loro applicazione dovendo prima ritenere inammissibile la censura sulla interpretazione contrattuale.

  • Codice civile, artt. 1362 e ss. (regole di interpretazione del contratto)

    La Corte richiama il principio che il ricorrente in cassazione deve indicare quali regole di interpretazione sarebbero state violate e dimostrare concretamente la deviazione del giudice di merito; la mera contrapposizione di interpretazioni è insufficiente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3 e 10, comma 1

    Riferimento normativo relativo all'IVA richiamato dall'AE per sostenere la tassabilità delle attività depositarie; la Corte non ha riformato la qualificazione del servizio ritenuta dal giudice di merito, quindi non ha applicato diversamente tali disposizioni.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma processuale che disciplina la memoria in Cassazione; la Corte sottolinea che la memoria non può introdurre deduzioni del tutto nuove rispetto al ricorso e al motivo prospettato, pena l'inammissibilità o l'irrilevanza di tali argomentazioni.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. S.U. n. 22232/2016)

    Richiamata in tema di motivazione: la sentenza è nulla se la motivazione, pur esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione; tuttavia una motivazione sintetica ma sufficientemente chiara non è "apparente".

Massime di principio

  • La qualificazione della natura delle prestazioni contrattuali è, di regola, questione di fatto rimessa al giudice del merito; in Cassazione è ammessa la censura solo se viene specificamente dimostrato il vizio nei canoni di interpretazione (art. 1362 c.c. e ss.) e come il giudice si sia concretamente discostato da essi.
  • Una motivazione sintetica non è automaticamente nulla: è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. La nullità per motivazione apparente richiede che la decisione non renda percepibile il suo fondamento.
  • Il ricorrente in Cassazione deve indicare in modo puntuale quali norme o canoni interpretativi sono stati violati e con quali argomentazioni il giudice ha erroneamente applicato tali canoni; la mera proposta di una diversa interpretazione è insufficiente.
  • È fondamentale allegare o trascrivere integralmente i documenti decisivi (es. il contratto) quando si censura l'interpretazione contrattuale in cassazione, altrimenti la censura rischia di essere inammissibile per difetto di specificità.
  • Non è possibile introdurre in Cassazione argomentazioni completamente nuove tramite memoria ex art. 378 c.p.c.; le nuove deduzioni possono essere escluse o non rilevate se non coerenti con i motivi originari.
  • Sulle questioni IVA la distinzione tra servizi esenti e imponibili dipende dalla concreta natura delle prestazioni rese e dalle clausole contrattuali: un'esclusione contrattuale di specifici servizi (es. servizi di depositaria) è rilevante se emerge chiaramente dal testo e dalla prova documentale.
  • L'Amministrazione finanziaria che contesta l'esenzione IVA deve dimostrare in modo concreto e documentato l'effettiva presenza degli elementi qualificanti l'attività imponibile; limitarsi ad asserti generici può non essere sufficiente per ribaltare la qualificazione del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.