Cassazione Penale, Ordinanza n. 29927/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. I ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, in sintesi: che le condotte sarebbero state reazioni istintive in un contesto concitato, senza percezione della presenza degli agenti; che mancava la consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale, anche per la limitata visibilità e la rapidità dell'intervento, poiché gli operatori erano in abiti civili; che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in percosse e comunque ritenuto di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; che la pena non sarebbe stata adeguatamente individualizzata e sarebbero state ingiustamente negate le attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha osservato che tali doglianze riproponevano questioni di merito già confutate in appello con motivazione completa e logicamente coerente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente valorizzato i fatti: un imputato, sorpreso mentre forzava il portellone di un furgone, aveva tentato di rifugiarsi in un'autovettura mentre un agente cercava di impedirne la fuga; l'altra imputata aveva afferrato un agente per impedirgli di salire sul veicolo, così ostacolando l'azione di polizia. È stato ritenuto adeguato anche il passaggio motivazionale sull'identificabilità degli agenti, in quanto presenti su auto con colori d'istituto e autori di più qualificazioni a voce alta. La Corte ha inoltre confermato la valutazione secondo cui la violenza era finalizzata a impedire l'atto d'ufficio con consapevolezza della qualità soggettiva della persona offesa, e ha reputato proporzionato il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il delitto di resistenza la condotta di chi, con violenza, ostacola l'atto d'ufficio di pubblici ufficiali, purché vi sia consapevolezza della loro qualifica soggettiva.
Non è applicabile quando la Corte ritenga la condotta non tenue alla luce della concreta gravità del fatto e della sua offensività complessiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure di merito già esaminate e logicamente confutate dalla sentenza impugnata; in tal caso, ove le doglianze non colgano specifici vizi di legittimità, il ricorso è inammissibile.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente che la violenza o minaccia sia diretta a impedire o ostacolare l'atto d'ufficio, e la consapevolezza della qualifica dell'operante può desumersi da elementi fattuali quali l'uso di autovetture di servizio e la qualificazione verbale degli agenti.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato diverso e di applicazione della particolare tenuità va respinta quando la dinamica concreta mostri una condotta comunque violenta e funzionale all'ostacolo dell'azione di polizia, non compatibile con minima offensività.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica e non manifestamente contraddittoria.
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