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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5138/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso della Forte, ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e ha rinviato il provvedimento al tribunale di merito per un nuovo esame, con indicazione che il Giudice della cautela deve valutare concretamente l'elemento di novità costituito dalle dichiarazioni confessorie e accusatorie e non fondarsi su mere congetture circa strategia o perdono da parte del clan.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la revoca della custodia in carcere o, in subordine, la sostituzione con arresti domiciliari sulla base di un "elemento di novità": le sue dichiarazioni ammissioni e le dichiarazioni accusatorie rese in dibattimento (e in fase di indagini) che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la rescissione dei legami con il clan 'Nuovo clan Partenio' e dunque la venuta meno delle esigenze cautelari. Il Tribunale per il riesame aveva confermato il rigetto sostenendo che le ammissioni erano strumentali e che persistevano legami con il sodalizio, ma la Corte (di legittimità) ha ritenuto che tale motivazione fosse congetturale e insufficiente perché non provata in modo concreto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di associazione di tipo mafioso; nella sentenza è il reato associativo contestato alla ricorrente e la valutazione della persistenza di legami con il clan incide sulle esigenze cautelari

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Richiama l'aggravazione di specifiche condotte in relazione a contesti mafiosi; nella vicenda le turbative d'asta risultano aggravate ai sensi di questa disposizione e costituiscono il nucleo dei delitti fine valutati ai fini delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare basata su un "elemento di novità" (es. dichiarazioni confessorie/accusatorie) il giudice deve motivare in modo concreto e specifico come tale elemento incida effettivamente sulla persistenza delle esigenze cautelari; valutazioni generiche o congetturali non sono sufficienti.
  • Le ammissioni o le accuse rese dall'imputato non vengono automaticamente considerate segno di dissociazione dal sodalizio: il giudice deve verificare se sono sincere, se sono corroborate da riscontri e se effettivamente determinano la cessazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Elementi indiziari come intercettazioni e rapporti economici vanno valutati nella loro concretezza e collegamento causale alla supposta persistenza di vincoli criminali; il semplice riferimento a conversazioni o ad incassi di canoni non prova di per sé una continuità di rapporti col clan.
  • La Corte di legittimità interviene per censurare soprattutto vizi di motivazione: se il giudice di merito formula ipotesi prive di supporto fattuale rilevante, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
  • Nel bilanciamento cautelare il giudice della libertà deve limitarsi a valutare la sussistenza attuale e concreta delle esigenze cautelari in luce delle 'novità', evitando di sostituirsi al giudice del merito nella valutazione finale della responsabilità penale.

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