Cassazione Civile, Sentenza n. 12206/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado dichiarando l'edificio (un chiosco con palchetto in Piazza Francesco Aguglia) demaniale e ordinando la restituzione al comune. Le ricorrenti avevano dedotto, alternativamente, che il bene non fosse demaniale e avevano chiesto, in subordine, affrancazione, acquisto per usucapione, riconoscimento di enfiteusi o di diritto di superficie, nonché il rimborso/indennizzo per le migliorie apportate (in particolare somme dovute per i lavori effettuati sia durante il rapporto enfiteutico sia dopo la sua cessazione) e il risarcimento per occupazione indebita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili o infondati (tra cui quelli relativi alla riconsiderazione del compendio probatorio, alla presunta violazione delle norme sull'enfiteusi e alla prescrizione). Tuttavia ha accolto il sesto motivo, stabilendo che le pretese delle ricorrenti relative a migliorie effettuate dopo la cessazione dell'enfiteusi devono essere valutate con riferimento all'art. 1150 c.c. (diritto del possessore al rimborso di riparazioni straordinarie e indennità per miglioramenti sussistenti alla restituzione) e non esclusivamente con riferimento all'art. 975 c.c. (rimborso all'enfiteuta alla cessazione dell'enfiteusi). Per tale ragione la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, disponendo altresì la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della demanialità dei beni; la Corte territoriale e la Cassazione considerano gli elementi di fatto e normativa storica per stabilire la natura demaniale del bene.
Richiamato nel contesto della normativa sul demanio e sui beni pubblici, come insieme alle norme sull'individuazione dei beni demaniali.
art. 22 legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. F)
Usata dalla Corte d'appello per fondare la presunzione di demanialità dello spiazzo centrale, specie se integrato nel sistema viario e destinato a pubblico uso.
art. 1564 c.c. (codice del 1865 richiamato)
Riferimento alla 'redenzione' (affrancazione) nella disciplina dell'enfiteusi e alle possibili clausole contrattuali che ne prevedono l'operatività.
art. 1565 c.c. (codice del 1865 richiamato)
Richiamato in relazione ai contratti di enfiteusi e alle modalità contrattuali tra Comune e concessionari.
art. 1566 c.c. (codice del 1865 richiamato)
Invocato dalle ricorrenti in censura della applicazione di norme antiche ai contratti storici; la Corte lo disattende perché sindacato di merito non consentito in Cassazione.
"quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti quali sono accertati al tempo della riconsegna"
La Corte ha chiarito che questa norma tutela i miglioramenti riferibili al rapporto enfiteutico e sussistenti alla riconsegna; non si estende ai miglioramenti eseguiti dopo la cessazione dell'enfiteusi e prima della riconsegna che siano frutto della detenzione di fatto.
Richiamato per la distinzione tra enfiteusi perpetua e a tempo; utile per determinare il momento di cessazione dell'enfiteusi e l'inizio dei termini per la prescrizione dei diritti.
Richiamato per spiegare l'obbligo di miglioramento del fondo a carico dell'enfiteuta e la ratio della tutela prevista dall'art. 975.
"il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione..."
La Cassazione ha affermato che per le migliorie realizzate dopo la cessazione dell'enfiteusi e durante la detenzione di fatto, si applicano le regole generali del possessore previste dall'art. 1150 c.c., e non l'art. 975 c.c.; ciò implica che tali pretese devono essere valutate secondo i criteri del possesso e non come rimborso tipico dell'enfiteuta.
Richiamato relativamente alla domanda di arricchimento senza causa; la Corte territoriale aveva ritenuto la domanda subordinata inammissibile per difetto di sussidiarietà, decisione assorbita dall'accoglimento del motivo sul 1150 c.c.
Citato nella prospettazione sulla prescrizione dei diritti al rimborso; la Corte ha confermato che il termine prescrizionale decorre dalla cessazione dell'enfiteusi/riconsegna.
Riferimento procedurale sulla valutazione delle domande e sulla liquidazione delle spese: la Corte ha ritenuto che alcune domande non fossero state esaminate correttamente e ha richiamato principi di rito collegati alla pronuncia.
Richiamato in relazione alla pronuncia di inammissibilità della domanda per le opere realizzate nel corso del giudizio, ritenute nuove rispetto alla domanda originaria.
Richiamato per il vizio dedotto di omesso esame di fatto decisivo: la Corte ricorda il principio di autosufficienza e i limiti della censura in Cassazione relativa a documenti non trascritti e non adeguatamente specificati.
Massime di principio
- La qualifica di demanialità di un bene può fondarsi anche su presunzioni storiche e urbanistiche (es. ubicazione al centro, integrazione nel sistema viario) oltreché su testi contrattuali; la valutazione spetta ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica.
- All'enfiteuta spettano i rimborsi per i miglioramenti 'accertati al tempo della riconsegna' secondo l'art. 975 c.c.; però le opere eseguite dopo la cessazione formale dell'enfiteusi e durante la detenzione di fatto non rientrano in tale disciplina ma devono essere valutate con i criteri del possessore (art. 1150 c.c.).
- Il termine di prescrizione per la domanda di rimborso dei miglioramenti decorre dalla cessazione dell'enfiteusi e, di regola, dal momento della riconsegna del bene.
- In Cassazione è necessaria l'autosufficienza: documenti rilevanti devono essere trascritti integralmente o in parte significativa nel ricorso e deve essere indicata la loro decisività; altrimenti la censura per omesso esame è inammissibile.
- Le domande sopravvenute o le migliorie eseguite dopo l'inizio del giudizio possono essere considerate nuove domande e, pertanto, essere dichiarate inammissibili o non esaminate se non tempestivamente e correttamente introdotte nel processo.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire le proprie valutazioni a quelle dei giudici di merito circa la credibilità delle prove e l'apprezzamento dei fatti; la Cassazione verifica correttezza giuridica, logica e motivazione, non il merito probatorio.
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