Cassazione Civile, Sentenza n. 12139/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva emesso nel 2004 fatture in acconto per prestazioni poi risultate di importo notevolmente superiore al dovuto; nel 2005 ha emesso note di credito per stornare quegli importi e le ha contabilizzate come sopravvenienze passive ai fini delle imposte dirette. L'Agenzia ha ritenuto le fatture oggettivamente inesistenti e ha emesso avviso di accertamento negando la deducibilità delle sopravvenienze; dopo annullamento in primo grado, la Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittimo lo storno nel 2005. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione con riferimento all'IVA e alle imposte dirette (art. 19 DPR 633/72 e artt. 101 e 109 DPR 917/86).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la parte IVA perché la sentenza impugnata aveva per oggetto solo IRES e IRAP. Quanto alle imposte dirette il ricorso è stato accolto: la Corte ha rilevato che, essendo le fatture del 2004 oggettivamente inesistenti, le corrispondenti note di credito del 2005 non rappresentano componenti negativi deducibili del reddito (le operazioni inesistenti non hanno mai concorso alla formazione del reddito). Perciò la sentenza della Commissione regionale è stata cassata per questo profilo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione; spese rinviate alla nuova decisione.
Norme richiamate
art. 19 del d.P.R. n. 633/72 (IVA)
La censura relativa all'IVA è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata aveva per oggetto unicamente IRES e IRAP; quindi la questione IVA non era nel giudizio oggetto di cassazione
art. 101 del d.P.R. n. 917/86
L'art. 101, citato in relazione a sopravvenienze passive e rettifiche, non opera quando le operazioni originarie sono oggettivamente inesistenti: non essendovi titolo effettivo, non può parlarsi di componenti di reddito deducibili precedentemente formatisi e poi sopravvenuti
art. 109 del d.P.R. n. 917/86
L'art. 109 disciplina il criterio di competenza e la possibilità di posticipare la deducibilità di componenti negativi purché sussista certezza della loro esistenza e determinabilità; la Corte ha ritenuto che tale presupposto manca se l'operazione fatturata è oggettivamente inesistente
art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012, conv. con mod. in L. n. 44/2012
Secondo questa norma i componenti positivi (o negativi) afferenti a beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica; la Corte l'ha richiamata per affermare l'indeducibilità delle sopravvenienze collegate a operazioni inesistenti
Massime di principio
- Se un'operazione è oggettivamente inesistente, né i ricavi né le eventuali successiva note di credito relative possono concorrere alla formazione del reddito imponibile: non sono deducibili come sopravvenienze passive
- La deroga al principio di competenza (posticipata deducibilità) richiede la certezza dell'esistenza e la determinabilità oggettiva dell'ammontare del componente negativo; se l'operazione non è mai esistita tale requisito manca
- Il contribuente non può scegliere arbitrariamente il periodo fiscale più favorevole stornando ricavi inesistenti in esercizi successivi: la consapevolezza dell'inesistenza è concorrente alla fatturazione
- Le contestazioni IVA devono essere specificamente dedotte nel giudizio: se la sentenza impugnata riguarda solo imposte dirette, il ricorso sulla IVA può essere dichiarato inammissibile
- Per evitare contestazioni è necessario documentare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e conservare prove oggettive (contratti, stati di avanzamento, documentazione di cantiere, corrispondenza) che dimostrino la sussistenza dell'operazione al momento della fatturazione
- In presenza di meccanismi fraudolenti dimostrati, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere gli effetti fiscali delle operazioni e negare deduzioni o rettificare il reddito
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