Cassazione Civile, Sentenza n. 12140/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato le sanzioni fiscali irrogate dall'Agenzia per l'omessa regolarizzazione IVA di fatture ricevute senza addebito dell'IVA relative alla fornitura di prodotti e bevande (vettovagliamento) a bordo di navi. L'Agenzia sosteneva che le cessioni non erano state effettuate direttamente all'armatore ma a un intermediario che aveva successivamente ceduto i beni all'armatore; la contribuente aveva dedotto in primo luogo l'incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità. Il secondo motivo, avente ad oggetto la presunta estensione illegittima dell'esenzione IVA a operazioni anteriori, è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il regime di non imponibilità (equiparazione alle cessioni all'esportazione) si applica alle forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare quando si tratta di cessioni finali effettuate direttamente al venditore o per suo conto; non si estende normalmente agli stadi commerciali anteriori nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio. Tuttavia, il regime è applicabile se il trasferimento della proprietà avviene in concomitanza con il momento in cui l'armatore è autorizzato a disporre dei beni come se ne fosse proprietario. Nel caso concreto la consegna è avvenuta direttamente a bordo e la fattura era emessa alla Tirrenia Eurocatering, per cui è stata riconosciuta la concomitanza e dunque la non imponibilità. Spese compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 471/1997
Richiamato dal ricorrente per contestare le sanzioni; la Corte ha ritenuto il motivo con riferimento a tale norma generico e inammissibile.
d.P.R. n. 633/1972
Norme nazionali che disciplinano le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e la non imponibilità delle forniture per rifornimento e vettovagliamento; interpretate conformemente al diritto UE per escludere l'IVA quando ricorrono i presupposti di cessione finale/export.
Direttiva 2006/112/CE
art. 148, lett. a) (ex sesta direttiva art. 15, punto 4)
La normativa unionale equipara, in linea di principio, al regime di esportazione le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento delle navi in alto mare; la Corte UE ha chiarito che tale regime non si applica alle cessioni verso intermediari che agiscono in nome proprio, salvo che il trasferimento coincida con la presa di possesso effettiva da parte dell'armatore.
Codice della navigazione
Richiamati per delineare ruoli e distinzioni tra provveditore marittimo, appaltatore e armatori; utili alla valutazione fattuale dell'operazione di consegna a bordo.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE
C-185/89 Velker; C-181/04–C-183/04 Elmeka; C-526/13 Fast Bunkering Klaipéda; C-33/16 A Oy; C-291/18 Grup Servicii Petroliere SA
Costante giurisprudenza che delimita l'ambito della non imponibilità: in linea di principio non si applica alle cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio anche se la destinazione finale è nota; eccezione quando il trasferimento della proprietà e la possibilità di disporre dei beni da parte dell'armatore coincidono materialmente.
Cassazione penale/civile (precedente nazionale rilevante)
Sentenza della stessa Corte che ha affrontato la medesima problematica e che è stata richiamata per confermare i principi di diritto relativi all'applicabilità della non imponibilità.
Massime di principio
- La fornitura di vettovagliamento e rifornimenti per navi adibite alla navigazione in alto mare è non imponibile IVA, equiparata alle cessioni all'esportazione, ma solo quando si tratta di cessioni finali effettuate direttamente al venditore o per suo conto.
- La cessione a un intermediario che agisce in nome proprio non beneficia della non imponibilità, anche se la destinazione finale ai fini del vettovagliamento è nota, salvo che il trasferimento della proprietà avvenga in concomitanza con il momento in cui l'armatore acquista la disponibilità di fatto dei beni (es. consegna direttamente a bordo con immediata possibilità di disposizione).
- La prova della concomitanza tra trasferimento e disponibilità effettiva dell'armatore (es. consegna a bordo, documentazione doganale di imbarco, fatturazione al soggetto titolare) è decisiva per ottenere il regime di non imponibilità nelle operazioni che coinvolgono intermediari.
- La conoscenza preventiva della destinazione finale e la produzione di documentazione non sono di per sé sufficienti a riconoscere la non imponibilità se l'intermediario ha agito in nome proprio e il trasferimento è avvenuto in uno stadio commerciale anteriore.
- In caso di contenzioso sulle sanzioni, se la questione è nuova e non manifestamente infondata la Corte può compensare le spese, ma i motivi processuali generici o non specificamente censuranti la decisione sono inammissibili.
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