Cassazione Civile, Sentenza n. 12137/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda operazioni di subappalto in cui la subappaltatrice Nuova Edil (Perego Giuseppina) emetteva fatture per importi superiori al reale e, circa un anno dopo, note di credito per rettificare gli importi. Nuove Costruzioni ha dedotto i costi e annotato le note di credito come sopravvenienze attive senza variare i registri IVA (per il decorso del termine annuale), con conseguente detrazione IVA poi contestata. L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento recuperando costi ritenuti oggettivamente inesistenti e l'IVA detratta, nonché sanzioni per dichiarazioni infedeli (IRES, IRAP, IVA). La società ha impugnato senza successo in primo e secondo grado e ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili diversi motivi per questioni processuali (vizi di motivazione o fatti non decisivi) e, nel merito, ha confermato che il meccanismo di fatturazione e storno, unito a pagamenti in contanti e ad altri elementi indiziari, dimostra la partecipazione della ricorrente al congegno fraudolento. Ha applicato il principio secondo cui la "cristallizzazione" dell'IVA prevista dall'art.26 DPR n.633/72 non opera se la fattura originaria non corrisponde a un'operazione reale; ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia (es. C-285/11) che legittima la negazione della detrazione in presenza di frode. Ha inoltre respinto l'argomentazione sulla doppia imposizione, affermando il principio di competenza (art.109 TUIR) e ricordando la possibilità di chiedere la restituzione dell'imposta pagata una volta formato il giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese (compensi euro 18.000,00) e il ricorso è stato rigettato; sussistono presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2697
Principio della prova: la valutazione degli elementi presuntivi e la scelta di quelli da valorizzare sono apprezzamento di merito del giudice; gli elementi non contestati possono fondare presunzioni sulla partecipazione alla frode
Codice di procedura civile, art. 115, comma 1
Richiamato in relazione alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto non decisivo il fatto denunciato come non provato e quindi il motivo inammissibile
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Limite alle impugnazioni per vizio di insufficiente motivazione: non è consentito sollevare in cassazione il vizio di motivazione ex art. 360 n.5 quando la domanda è soggetta al regime del novellato art.360/1 n.5
D.P.R. n. 633/1972, art. 26, comma 3
La "cristallizzazione" degli effetti della fattura (termine annuale per variazioni) non opera se la fattura originaria non corrisponde a un'operazione economica reale; tardive variazioni non salvano operazioni oggettivamente inesistenti
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2
Riferimento alla disciplina delle sanzioni e delle condizioni per la legittimità della detrazione: la detrazione può essere negata ove sia dimostrato l'uso fraudolento della normativa IVA
D.P.R. n. 633/1972, artt. 6 commi 3-5; 19 comma 1; 21 comma 7
Richiamati in relazione agli obblighi documentali e di registrazione e alla disciplina delle fatture e delle relative variazioni; la Corte ha ritenuto che le violazioni e il comportamento fraudolento consentano il recupero dell'imposta
D.P.R. n. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d) e art. 67
Richiamati in relazione agli obblighi di prova e alla disciplina dell'accertamento fiscale e della doppia imposizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura basata su sentenze relative ad altre società
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 88 e 109
Art.109 (principio di competenza): i componenti di reddito si determinano per competenza; la registrazione di sopravvenienze attive in esercizio successivo non giustifica la neutralizzazione di costi dedotti in periodi precedenti se l'operazione fatturata era inesistente. Art.88 richiamato in relazione alla contabilizzazione delle sopravvenienze
Direttiva 2006/112/CE
Principio dell'Unione che consente agli Stati membri di negare la detrazione IVA quando il diritto è invocato in modo fraudolento o abusivo; la Corte di cassazione ha fatto riferimento alla giurisprudenza comunitaria per legittimare il rifiuto della detrazione
Sentenza Corte di giustizia CE, causa C-285/11 (Bonik)
Richiamata per il principio che gli Stati membri devono contrastare l'evasione/abuso e possono negare la detrazione IVA in presenza di frode dimostrata
Massime di principio
- Se le fatture non corrispondono a operazioni economiche reali e emergono indizi oggettivi (modus operandi reiterato, pagamenti in contanti, storni tardivi), il giudice può ritenere la partecipazione del cliente al congegno fraudolento e negare la deducibilità dei costi e la detrazione IVA.
- La tardiva emissione di note di credito (oltre l'anno) non tutela la posizione del destinatario della fattura se l'operazione originaria è accertata come inesistente: la "cristallizzazione" prevista dall'art.26 DPR 633/72 richiede che la fattura originaria corrisponda a una operazione reale.
- Il principio di competenza (art.109 TUIR) impedisce al contribuente di neutralizzare imponibili di esercizi precedenti mediante sopravvenienze registrate in esercizi successivi, quando i costi originari derivano da operazioni inesistenti; la via ordinaria per evitare la doppia imposizione è la richiesta di restituzione una volta formato il giudicato.
- La valutazione e la scelta degli elementi indiziari sono apprezzamento di merito del giudice tributario: contestare in cassazione la scelta degli indizi senza allegare fatti decisivi è inammissibile.
- Un provvedimento penale di archiviazione non preclude che il giudice tributario e l'amministrazione finanziaria giungano a una diversa qualificazione fiscale dei medesimi fatti; l'assenza di processo penale non equivale a prova di liceità fiscale.
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