Cassazione Penale, Ordinanza n. 06516/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era non specifico e meramente apparente, perché si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e lamentava un asserito travisamento della prova. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; inoltre era reiterativo, in quanto sostanzialmente riproduceva le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mancanza di specificità e la mera riproposizione di censure già svolte in appello determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non individui in modo specifico le ragioni di censura della decisione impugnata e si limiti a formule generiche o assertive.
- La pedissequa riproposizione di motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi dal giudice di merito non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto validamente con censure meramente apparenti o prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
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