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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6566/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Santangelo era stato condannato per il reato di ricettazione di un assegno (art. 648 c.p.). Con il ricorso in Cassazione la difesa ha denunciato, principalmente, la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 648 c.p., sostenendo che il reato si era estinto per prescrizione il 2 gennaio 2019 (decorrente da fatto commesso il 2 gennaio 2009). In secondo luogo si lamentava l'omessa motivazione circa la mancata ammissione della prova documentale richiesta in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il reato di ricettazione era stato consumato il 2 gennaio 2009 e, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, il termine massimo di prescrizione si è estinto il 2 gennaio 2019, cioè prima della pronuncia in grado di appello. Richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (n. 12602/2015), la Corte ha considerato il motivo sulla prescrizione ammissibile e assorbente, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'estinzione del reato per prescrizione; la Corte lo utilizza nel contesto della verifica della estinzione del reato prima della decisione

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di ricettazione, ossia il reato contestato all'imputato

  • Giurisprudenza: Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    La decisione delle Sezioni Unite è richiamata per ritenere ammissibile in Cassazione il motivo relativo alla prescrizione anche se dedotto in sede di impugnazione, e per stabilire che la dichiarazione di estinzione per prescrizione è motivo assorbente che impone annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di consumazione del reato e calcolare il termine di prescrizione applicabile; se il termine si è estinto prima della pronuncia impugnata, il reato si può considerare estinto per prescrizione
  • Se la prescrizione matura prima della decisione di appello e non vi sono cause di sospensione, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato
  • La questione di prescrizione può essere ammessa in Cassazione anche se sollevata in sede di impugnazione, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite richiamato
  • Una volta accertata l'estinzione del reato per prescrizione, gli altri motivi di ricorso (es. omissioni motivazionali sulla prova) risultano in gran parte assorbiti e irrilevanti per la decisione
  • Prima di concludere per la prescrizione, controllare l'eventuale esistenza di cause di sospensione o interruzione del corso della prescrizione (atti interruttivi, procedimenti penali correlati, misure cautelari, ecc.)
  • Nel difendere un imputato, è strategico calcolare e documentare chiaramente il decorso dei termini di prescrizione e sollevare tempestivamente l'eccezione quando sia favorevole

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