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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04062/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha applicato la conseguenza processuale prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 20 novembre 2023. L'unico profilo decisivo esaminato dalla Corte di cassazione riguarda la ritualità dell'impugnazione: il ricorso era stato sottoscritto e proposto personalmente dall'imputato, senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato la violazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, che impone a pena di inammissibilità che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti da un difensore cassazionista. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione non possa essere proposto personalmente dalla parte e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista; non è consentita la proposizione personale da parte dell'imputato, pena l'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    ipotesi di inammissibilità

    La proposizione del ricorso senza la necessaria sottoscrizione del difensore integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    si può provvedere senza formalità

    Alla declaratoria di inammissibilità può farsi luogo senza formalità procedurali.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori conseguenze economiche previste dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
  • La natura tecnica e la particolare complessità del giudizio di legittimità giustificano la necessità della difesa tecnica specializzata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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