Sentenza n. 6114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del bando, della graduatoria, dei verbali di predeterminazione dei criteri e dei verbali della prova orale del concorso per 13 esperti con profilo tecnico ICT
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato, risultato non idoneo alla prova orale di un concorso indetto dalla Banca d’Italia, aveva impugnato il bando, la graduatoria finale, il verbale sui criteri di valutazione e i verbali della prova orale. In primo grado aveva dedotto la violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, per il mancato sorteggio delle domande della prova orale, nonché la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che la commissione non avesse predeterminato criteri sufficientemente puntuali per l’attribuzione del punteggio numerico. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo non applicabile alla Banca d’Italia l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e sufficiente la motivazione della valutazione negativa. In appello il candidato ha censurato entrambe le statuizioni. La Banca d’Italia ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per la mancata impugnazione di alcune autonome rationes decidendi e ha riproposto l’eccezione, già formulata in primo grado, secondo cui il candidato non avrebbe contestato concretamente l’esito della propria prova, la pertinenza delle domande, la correttezza della valutazione o l’ingiustizia del giudizio di insufficienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Ha chiarito che i passaggi motivazionali non specificamente censurati non costituivano capi autonomi della sentenza, ma argomentazioni poste a sostegno della reiezione dei motivi, sicché era sufficiente contestare l’erronea applicazione delle disposizioni di legge dedotte con i motivi originari. Ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità della domanda, l’indicazione delle disposizioni e dei principi ritenuti violati, mentre gli ulteriori elementi invocati dalla Banca d’Italia attenevano al merito. Nel merito, ha accolto il primo motivo: l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, che impone la determinazione e l’estrazione a sorte dei quesiti immediatamente prima di ciascuna prova orale, è applicabile anche al personale della Banca d’Italia, salvo che lo specifico ordinamento dell’ente disciplini diversamente la procedura concorsuale. L’autonomia della Banca d’Italia e la sua appartenenza al Sistema europeo di banche centrali non escludono l’applicazione della regola, non essendovi interferenza con le prerogative del SEBC e trattandosi di una disposizione attuativa dei principi di imparzialità e trasparenza. Poiché il regolamento del personale della Banca d’Italia disciplinava il concorso e i titoli di accesso, ma non le modalità della prova orale, doveva trovare applicazione l’art. 12. Dal verbale risultava che non erano stati sorteggiati i quesiti relativi alla seconda parte della prova orale, concernente il colloquio sulle materie d’esame e la conversazione in inglese; ne derivava l’illegittimità della prova. Il secondo motivo è stato respinto: il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione concorsuale quando siano stati previamente stabiliti criteri di massima idonei a garantire l’omogeneità e la gradualità dei giudizi. Nel caso concreto il bando indicava parametri sufficientemente precisi, tra cui conoscenze tecniche, competenze professionali, capacità espositiva, capacità di cogliere le interrelazioni, ragionamento applicativo e giudizio critico; inoltre la commissione aveva formulato anche un giudizio sintetico di preparazione insufficiente e lacunosa. L’appello è stato quindi parzialmente accolto, con riforma della sentenza di primo grado e annullamento degli atti impugnati limitatamente alla posizione dell’appellante. È stato disposto il rinnovo della sola prova orale del candidato, ritenuto scindibile rispetto alle prove degli altri concorrenti, mediante sorteggio delle domande. La Banca d’Italia è stata condannata al pagamento di 4.000 euro per compensi professionali, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se dovuti.
Norme richiamate
immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte
La disposizione tutela trasparenza e imparzialità della prova orale e la sua violazione determina l’illegittimità della prova, indipendentemente dalla correttezza delle intenzioni della commissione. La regola si applica anche al personale della Banca d’Italia quando il relativo ordinamento non disciplini specificamente le modalità della prova orale.
art. 1, comma 6, d.P.R. n. 487/1994
per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1 bis e 2, d.lgs. n. 165/2001 [...] restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti
La clausola di salvezza non esclude in via generale l’applicazione del regolamento, ma fa prevalere le disposizioni specifiche dell’ordinamento dell’ente solo quando esse disciplinino concretamente la procedura concorsuale.
art. 97 Cost.
I principi costituzionali di imparzialità e trasparenza impongono di estendere, per quanto possibile, l’applicazione delle regole concorsuali che ne costituiscono attuazione.
La disposizione è richiamata ai fini dell’individuazione del personale cui si riferisce la clausola di salvezza dell’art. 1, comma 6, d.P.R. n. 487/1994.
art. 1 TUE
Richiamato quale espressione, nel diritto dell’Unione europea, dei principi di trasparenza e imparzialità.
art. 15 TFUE
Richiamato quale disposizione del diritto primario dell’Unione europea riferibile ai principi di trasparenza.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato quale fondamento, nel diritto dell’Unione europea, dei principi di buona amministrazione, imparzialità e trasparenza.
Massime di principio
- La clausola secondo cui restano salve le disposizioni previste dagli ordinamenti degli enti destinatari di una disciplina generale sui concorsi non comporta l’esclusione integrale di tale disciplina: le regole generali continuano ad applicarsi, salvo che l’ordinamento speciale detti una disciplina specifica e incompatibile sulla medesima fase della procedura.
- L’obbligo di determinare e sottoporre a estrazione a sorte i quesiti della prova orale costituisce una garanzia diretta di imparzialità e trasparenza; la sua violazione rende illegittima la prova anche senza la prova di favoritismi, di un’intenzione illecita della commissione o di un concreto errore nella valutazione del candidato.
- L’autonomia organizzativa e funzionale di un’autorità amministrativa non esclude l’applicazione delle regole nazionali poste a tutela dell’imparzialità e della trasparenza delle procedure concorsuali, quando tali regole non interferiscano con specifiche prerogative dell’ordinamento sovranazionale di riferimento.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello è sufficiente censurare la statuizione sfavorevole relativa al motivo di ricorso; non è necessario contestare ogni singola argomentazione utilizzata dal giudice per sorreggere quella statuizione, quando tali argomentazioni non costituiscano autonomi capi decisori.
- Il voto numerico della commissione esaminatrice è sufficiente a motivare la valutazione della prova concorsuale se la commissione ha previamente stabilito criteri di massima sufficientemente specifici da consentire il controllo dell’omogeneità e della gradualità dei giudizi; la motivazione numerica può essere ulteriormente rafforzata da un giudizio sintetico.
- Quando il vizio della prova orale riguarda le modalità di formulazione dei quesiti e la prova del singolo candidato è scindibile da quelle degli altri concorrenti, l’annullamento può essere limitato alla posizione del candidato interessato, con rinnovo della sua sola prova.
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