Cassazione Penale, Sentenza n. 3909/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 27/07/2022 che aveva rigettato il gravame contro il provvedimento del GIP del 01/06/2022. Il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (istanza ex art. 299 c.p.p.) e denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., per omessa considerazione di elementi posti a fondamento della richiesta: assoluzione in appello in altro procedimento (art. 73 DPR 309/1990), revoca dell'avviso orale da parte del Questore di Padova, domicilio della persona offesa in località protetta, luogo di esecuzione degli arresti domiciliari distante oltre mille chilometri dai fatti, modeste violazioni nella precedente esecuzione di misura cautelare, risalente temporalmente la vicenda (novembre 2020) e la presunta sproporzione della misura cautelare rispetto alla gravità effettiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che i reati contestati, aggravati dall'uso del metodo mafioso, rientrano nella duplice presunzione dell'art. 275, comma 3 c.p.p.; ha ritenuto che il primo giudice avesse già documentato la pericolosità concreta e attuale dell'indagato e l'inadeguatezza di misure meno afflittive, alla luce di condotte seriali, violente e con metodo mafioso e delle plurime violazioni di prescrizioni pregresse. Il Tribunale d'appello ha valutato gli elementi difensivi come non decisivi e non novativi; il ricorrente non ha confutato adeguatamente tali argomentazioni, limitandosi a reiterare il motivo. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ed ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Applicazione della duplice presunzione di cui al comma 3: la gravità dei reati e la prova della pericolosità attuale giustificano la misura cautelare; il Tribunale ha ritenuto che tale presunzione, integrata dagli elementi fattuali (metodo mafioso, condotte seriali, violenze e pregresse violazioni), non sia stata efficacemente contrastata dalla difesa
Norma richiamata nel motivo di ricorso rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato; la censura era di violazione di legge e vizio di motivazione congiunto con l'art. 275
Istituto invocato per la richiesta di sostituzione della misura cautelare (istanza di scarcerazione o sostituzione con arresti domiciliari); il primo giudice aveva valutato e respinto tale istanza ritenendo insufficienti gli elementi della difesa
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla multa alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna ai sensi di questo articolo
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia
Massime di principio
- Quando i reati contestati sono aggravati dall'uso del metodo mafioso si applica con forza la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3: per ottenere la sostituzione della custodia in carcere la difesa deve produrre elementi nuovi e decisivi che contrastino questa presunzione
- La mera decorrenza del tempo dall'imposizione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; serve documentazione concreta e recente che dimostri la mutata situazione
- Fatti e provvedimenti esterni al procedimento (es. revoca di un avviso orale, assoluzioni in altri procedimenti) possono essere rilevanti solo se collegati in modo concreto alla valutazione del pericolo processuale o di recidiva e se non già considerati o esaminati dal giudice
- La Corte di cassazione ritiene inammissibili i ricorsi che non affrontano puntualmente e confutino le ragioni argomentate del giudice di merito; la ripetizione formale dei motivi senza nuova prospettazione probatoria conduce spesso all'inammissibilità
- Il rigetto di un ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende (art. 616), dunque bisogna valutare con attenzione la fondatezza e la novità degli argomenti prima di proporre impugnazioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →