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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3909/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 27/07/2022 che aveva rigettato il gravame contro il provvedimento del GIP del 01/06/2022. Il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (istanza ex art. 299 c.p.p.) e denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., per omessa considerazione di elementi posti a fondamento della richiesta: assoluzione in appello in altro procedimento (art. 73 DPR 309/1990), revoca dell'avviso orale da parte del Questore di Padova, domicilio della persona offesa in località protetta, luogo di esecuzione degli arresti domiciliari distante oltre mille chilometri dai fatti, modeste violazioni nella precedente esecuzione di misura cautelare, risalente temporalmente la vicenda (novembre 2020) e la presunta sproporzione della misura cautelare rispetto alla gravità effettiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che i reati contestati, aggravati dall'uso del metodo mafioso, rientrano nella duplice presunzione dell'art. 275, comma 3 c.p.p.; ha ritenuto che il primo giudice avesse già documentato la pericolosità concreta e attuale dell'indagato e l'inadeguatezza di misure meno afflittive, alla luce di condotte seriali, violente e con metodo mafioso e delle plurime violazioni di prescrizioni pregresse. Il Tribunale d'appello ha valutato gli elementi difensivi come non decisivi e non novativi; il ricorrente non ha confutato adeguatamente tali argomentazioni, limitandosi a reiterare il motivo. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ed ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Applicazione della duplice presunzione di cui al comma 3: la gravità dei reati e la prova della pericolosità attuale giustificano la misura cautelare; il Tribunale ha ritenuto che tale presunzione, integrata dagli elementi fattuali (metodo mafioso, condotte seriali, violenze e pregresse violazioni), non sia stata efficacemente contrastata dalla difesa

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato; la censura era di violazione di legge e vizio di motivazione congiunto con l'art. 275

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Istituto invocato per la richiesta di sostituzione della misura cautelare (istanza di scarcerazione o sostituzione con arresti domiciliari); il primo giudice aveva valutato e respinto tale istanza ritenendo insufficienti gli elementi della difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla multa alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna ai sensi di questo articolo

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia

Massime di principio

  • Quando i reati contestati sono aggravati dall'uso del metodo mafioso si applica con forza la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3: per ottenere la sostituzione della custodia in carcere la difesa deve produrre elementi nuovi e decisivi che contrastino questa presunzione
  • La mera decorrenza del tempo dall'imposizione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; serve documentazione concreta e recente che dimostri la mutata situazione
  • Fatti e provvedimenti esterni al procedimento (es. revoca di un avviso orale, assoluzioni in altri procedimenti) possono essere rilevanti solo se collegati in modo concreto alla valutazione del pericolo processuale o di recidiva e se non già considerati o esaminati dal giudice
  • La Corte di cassazione ritiene inammissibili i ricorsi che non affrontano puntualmente e confutino le ragioni argomentate del giudice di merito; la ripetizione formale dei motivi senza nuova prospettazione probatoria conduce spesso all'inammissibilità
  • Il rigetto di un ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende (art. 616), dunque bisogna valutare con attenzione la fondatezza e la novità degli argomenti prima di proporre impugnazioni

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