Ordinanza n. 3007/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia di Cagliari, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Cagliari, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del D.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 e, ove redatte, Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Cagliari, nella parte relativa all'iscrizione con riserva nella prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi per il sostegno all'estero, hanno impugnato la disciplina ministeriale sulle GPS per il biennio 2026/2027-2027/2028, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia della previsione che consente l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di accesso, purché abbiano presentato entro il termine della domanda l'istanza di riconoscimento, senza consentire analoga iscrizione a chi conseguirà il titolo estero entro il 30 giugno 2026 ma, alla scadenza del 16 marzo 2026, non lo abbia ancora conseguito. È stata dedotta la disparità di trattamento e l'irragionevolezza della distinzione rispetto alla previsione che consente l'inserimento con riserva nella prima fascia a coloro che conseguiranno in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. È stato inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di Cagliari, con riferimento ai titoli che saranno conseguiti in Spagna entro il 30 giugno 2026 e allo scioglimento della riserva entro il 2 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato non irragionevole la disciplina dell'ordinanza ministeriale. Il termine del 16 marzo 2026 opera sia per chi abbia già conseguito il titolo italiano sia per chi abbia già conseguito all'estero il titolo debitamente riconosciuto. L'iscrizione con riserva prevista per il conseguimento successivo riguarda invece fattispecie differenti: da un lato, il conseguimento in Italia del titolo entro il 30 giugno 2026; dall'altro, il titolo estero già conseguito ma ancora privo del riconoscimento richiesto in Italia, con contratto a tempo determinato sottoposto a clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento. Il giudice ha escluso l'equiparabilità tra il titolo italiano ancora da conseguire e il titolo estero ancora da conseguire e comunque non ancora riconosciuto, sicché le doglianze non hanno evidenziato un fumus cautelare sufficiente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, dell'O.M. n. 27/2026
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo
Il termine per la presentazione delle domande e per la dichiarazione dei titoli opera per i titoli già conseguiti entro il 16 marzo 2026; l'iscrizione con riserva è disciplinata distintamente per il titolo italiano da conseguire entro il 30 giugno 2026 e per il titolo estero già conseguito ma ancora privo di riconoscimento.
La domanda cautelare è stata valutata e respinta per l'assenza di elementi sufficienti a ritenere irragionevole o illegittima la disciplina impugnata.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
È richiamato quale fondamento normativo delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- Nelle procedure di formazione delle graduatorie per l'insegnamento, non è irragionevole differenziare la posizione di chi conseguirà entro un termine futuro un titolo italiano da quella di chi conseguirà entro lo stesso termine un titolo estero ancora privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento nazionale.
- L'inserimento con riserva può essere subordinato, per i titoli esteri, all'avvenuto conseguimento del titolo entro il termine per la presentazione della domanda e alla presentazione dell'istanza di riconoscimento; la mera previsione di conseguimento futuro del titolo estero non deve necessariamente essere equiparata al conseguimento futuro di un titolo italiano.
- La disciplina delle graduatorie può collegare al titolo estero già conseguito ma non ancora riconosciuto un inserimento con riserva e un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento, senza che tale regime imponga di ammettere anche chi non abbia ancora conseguito il titolo estero alla scadenza della domanda.
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