Cassazione Penale, Ordinanza n. 04684/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non indica il reato oggetto del giudizio di merito, né consente di identificare con certezza la posizione del resistente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo un solo motivo: la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso, però, viene descritto come mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato il diniego richiamando elementi ritenuti decisivi. La Corte osserva inoltre che la motivazione della sentenza impugnata è esente da illogicità e che, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve confutare singolarmente tutti gli elementi positivi o negativi allegati dalle parti, essendo sufficiente la considerazione di quelli reputati rilevanti.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione; il giudice di merito può fondarlo sugli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare analiticamente tutte le circostanze dedotte dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, può essere dichiarato inammissibile.
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non ha l'obbligo di valutare espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti; è sufficiente che espliciti quelli ritenuti determinanti, rimanendo gli altri implicitamente disattesi.
- La censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione non è ammissibile quando la decisione impugnata risulti sorretta da un percorso argomentativo logicamente coerente e fondato su elementi ritenuti decisivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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