Cassazione Civile, Ordinanza n. 13682/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel giudizio di cassazione avviato contro una sentenza della Corte d'Appello di Roma, le parti avevano inizialmente proposto ricorso principale e ricorso incidentale. Successivamente, tutte le parti processuali hanno depositato un'istanza congiunta ex art. 391, comma 3, c.p.c. per la fissazione dell'udienza, dopo che era stato emesso decreto presidenziale di estinzione del giudizio di cassazione. Con tale istanza e con la successiva memoria, hanno dichiarato di aver rinunciato ai rispettivi ricorsi, ma hanno chiesto che il Collegio dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, e con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale originaria. Prima dell'adunanza camerale è stato inoltre rappresentato che la trascrizione era stata cancellata e che non sussisteva più interesse a una pronuncia su quel punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestiva l'istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. e ha accolto la richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere, osservando che la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione avrebbe comportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, mentre la richiesta delle parti mirava a ottenere una decisione che attestasse il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione giudiziale della controversia. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Norme richiamate
La richiesta di fissazione dell'udienza deve essere proposta entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale; il termine è perentorio. L'istanza congiunta provoca la definizione del giudizio di cassazione davanti al Collegio e consente il superamento del decreto presidenziale, previa verifica di ammissibilità dello strumento processuale utilizzato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'istanza congiunta di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. deve essere proposta nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale.
- Quando tutte le parti dichiarano di aver rinunciato ai ricorsi ma chiedono una pronuncia che prenda atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere anziché limitarsi a prendere atto dell'estinzione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione può determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; se le parti hanno interesse a evitare tale effetto, possono chiedere una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una definizione della controversia per sopravvenuto difetto di interesse, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di legittimità.
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