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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39626/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di beneficio penitenziario. Nell'unico motivo ha sostenuto, in sostanza, che la valutazione negativa del suo comportamento sarebbe stata fondata in modo manifestamente infondato su una segnalazione per evasione relativa al semestre di osservazione considerato, segnalazione ritenuta erronea nel ricorso. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata non si basava solo su quel dato, ma anche su numerosi ulteriori fatti di reato successivi, risultanti dal certificato penale, valorizzati come indice di persistente mancanza di adesione al percorso rieducativo. Il ricorso contestava quindi la correttezza della valutazione di merito sulla condotta del richiedente ai fini dell'accesso al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse manifestamente infondata perché l'ordinanza del tribunale di sorveglianza poggiava non solo sulla segnalazione di evasione nel semestre esaminato, ma anche sulla successiva commissione di plurimi reati, circostanza che, secondo la giurisprudenza richiamata, può negativamente incidere sulla valutazione del periodo detentivo oggetto di istanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e a una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di sorveglianza, la valutazione della condotta del condannato ai fini del beneficio penitenziario va compiuta con riferimento al singolo semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, ma non è precluso al giudice valorizzare, in senso negativo, comportamenti tenuti in periodi diversi, anche in libertà, quando essi rivelino una persistente adesione al crimine incompatibile con un effettivo percorso rieducativo.
  • La commissione di ulteriori reati successivi al semestre oggetto di valutazione può legittimamente incidere sulla prognosi circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, poiché costituisce indice della mancata sincera e convinta revisione critica della propria condotta.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri come illogica o infondata una decisione di sorveglianza quando il provvedimento impugnato sia sorretto da una pluralità di rationes autonome e una di esse, comunque sufficiente, non sia specificamente superata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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