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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37293/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 4 dicembre 2024. Dal testo risulta che i motivi erano volti a censurare profili già esaminati e disattesi nei gradi di merito; in particolare, la decisione richiama: i costituti tipici della resistenza contestata; la punibilità dei fatti sub C) e D), ritenuti sanzionati ai sensi dell'art. 73 del codice antidroga; il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano meramente riproduttive di questioni già vagliate dai giudici di merito e non proponevano censure consentite in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di censure già scrutinare e disattese con motivazione giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, poiché la sua partecipazione non ha inciso sulle valutazioni pregiudiziali della Corte.

Norme richiamate

  • art. 73 CAM

    È richiamato per affermare la punibilità dei fatti contestati ai capi C) e D), con motivazione ritenuta conforme alle indicazioni interpretative della Corte costituzionale richiamate nella sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenze Corte costituzionale nn. 211/22 e 116/24

    Sono richiamate come riferimenti interpretativi in tema di punibilità dei fatti sub C) e D), ai sensi dell'art. 73 CAM.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese nei gradi di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata affronta in modo coerente, puntuale e privo di manifeste incongruenze le doglianze difensive.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La presenza della parte civile nel giudizio di legittimità non comporta automaticamente la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di quel grado, se tale partecipazione non ha inciso sulle valutazioni pregiudiziali della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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