Cassazione Penale, Ordinanza n. 03690/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale fosse maturato il 20 novembre 2021; la Corte ha però rilevato che la difesa non aveva considerato le aggravanti contestate ex art. 625 n. 2 e n. 7 c.p., dalle quali deriva un termine di prescrizione più lungo. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione di penale responsabilità e la motivazione della sentenza di merito, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili in sede di legittimità perché attinenti al fatto, già esaminate e respinte dal giudice di merito, e non accompagnate da una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché il termine non era quello indicato dalla difesa ma quello più ampio derivante dalla contestazione delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e n. 7 c.p. Ha inoltre escluso la proponibilità del secondo motivo, trattandosi di censure di merito non consentite in cassazione e comunque già disattese con motivazione ritenuta corretta dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le aggravanti contestate nel capo d'imputazione incidono sul trattamento sanzionatorio e, nel caso esaminato, determinano un più lungo termine di prescrizione rispetto a quello prospettato dalla difesa.
prescrizione del reato
Il termine prescrizionale va calcolato tenendo conto delle aggravanti contestate; se il termine non è maturato, la doglianza è manifestamente infondata.
ricorso per cassazione
In sede di legittimità non sono consentite censure meramente fattuali o riproduttive di questioni già valutate e disattese dal giudice di merito, in assenza di una specifica critica della motivazione impugnata.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione deve tenersi conto delle aggravanti contestate nel capo d'imputazione, poiché esse possono incidere sul termine estintivo applicabile.
- Una doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata se assume un termine non corretto perché omette di considerare le aggravanti contestate.
- In cassazione non è deducibile un mero riesame del fatto o della prova; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso che ripropone censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza autonoma critica delle ragioni decisorie, è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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