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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33321/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Un soggetto che aveva già ottenuto, nel precedente giudizio di legittimità, una pronuncia della Corte di cassazione si è rivolto nuovamente alla Corte chiedendo la revocazione dell'ordinanza n. 28292/2024 nella sola parte in cui lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'INAIL. Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che nel fascicolo del precedente giudizio era stata effettivamente depositata, sin dal ricorso originario, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. attestante il possesso dei requisiti per l'esonero dalle spese processuali. L'INAIL, costituitosi con controricorso, ha sostanzialmente rimesso la decisione alla Corte, osservando che tale dichiarazione risultava già prodotta nei gradi di merito e di legittimità. La censura mirava dunque a eliminare la condanna alle spese, perché fondata su un presupposto fattuale ritenuto inesistente dal giudice, ma in realtà presente agli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di revocazione come errore di fatto percettivo, ha accertato che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. era stata effettivamente allegata e sottoscritta nel precedente ricorso, e ha quindi accolto la revocazione. In sede rescissoria ha revocato l'ordinanza precedente limitatamente alla statuizione sulle spese e ha dichiarato che nulla era dovuto per le spese processuali nel giudizio originario. Le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico dell'INAIL.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio è configurabile solo come falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non come errore di giudizio o di valutazione.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esonero dalle spese processuali, se ritualmente allegata e sottoscritta, impedisce la condanna alle spese nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'errore di apprezzamento delle risultanze processuali integra un errore di giudizio, non deducibile con revocazione ma eventualmente con ricorso per cassazione nei limiti consentiti.

  • art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

    la Corte lo applica per dichiarare non dovute le spese processuali quando la dichiarazione richiesta risulti validamente prodotta.

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    costituisce il parametro per la revocazione della decisione di Cassazione quando vi sia una svista percettiva su un fatto decisivo e non controverso.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante o escluso in modo incontrovertibile dagli atti, e non può risolversi in una rivalutazione del materiale probatorio o processuale.
  • Ai fini della revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione, l'errore deve emergere dal solo confronto tra provvedimento impugnato e atti interni al giudizio di legittimità, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive.
  • Non è revocabile la decisione quando l'asserito errore riguardi un punto effettivamente controverso o implichi una valutazione giuridica dei fatti; in tali casi il rimedio è, se del caso, l'impugnazione ordinaria nei limiti consentiti.
  • La dichiarazione di esonero dalle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., se allegata al ricorso e sottoscritta personalmente dalla parte, anche su foglio separato richiamato nell'atto, è idonea a impedire la condanna alle spese.
  • Quando la statuizione sulle spese dipende da un presupposto fattuale erroneamente ritenuto inesistente, e tale presupposto risulta invece documentalmente presente negli atti, la revocazione può colpire solo quel capo della decisione e il giudice rescissorio può dichiarare non dovute le spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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