Cassazione Civile, Ordinanza n. 02271/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia riguardava due distinti atti di compravendita aventi ad oggetto il medesimo compendio immobiliare. I ricorrenti avevano acquistato dall'Agenzia del Demanio, in forza della disciplina speciale richiamata in causa, un complesso immobiliare comprendente alcune particelle; successivamente deducevano che l'Agenzia avesse ceduto il medesimo mappale anche ad altri soggetti con atto trascritto anteriormente. I ricorrenti sostenevano che gli acquirenti successivi non possedessero i requisiti previsti dalla legge speciale per l'acquisto e chiedevano di accertare la validità del loro titolo e la nullità di quello stipulato dai convenuti. In primo grado la domanda principale era stata rigettata e quella riconvenzionale accolta, con affermazione della mancanza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti richiesti dalla disciplina invocata. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione erano stati proposti tre motivi avverso la sentenza di merito; tuttavia, prima della decisione, i difensori dei ricorrenti avevano depositato memoria attestando che, con successivo contratto del 20 ottobre 2022, le parti avevano concluso una nuova compravendita avente ad oggetto proprio il bene controverso, dichiarando che ciò aveva determinato la cessazione della materia del contendere e che le spese del giudizio di cassazione erano state compensate per accordo tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che, dopo la proposizione del ricorso, le parti avevano definito la vicenda con un nuovo contratto di compravendita relativo al medesimo immobile, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto. Nel dispositivo finale il ricorso viene comunque rigettato, ma la motivazione chiarisce che l'esito sostanziale è l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di ricorso definito con esito sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione negoziale della controversia, con trasferimento del bene oggetto del giudizio tra le stesse parti, può determinare la cessazione della materia del contendere e quindi la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad agire e a proseguire il ricorso deve permanere sino alla decisione; se viene meno per effetto di fatti sopravvenuti, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti di legge, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- L'accordo delle parti sulla compensazione delle spese può essere recepito dalla Corte nella regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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