Cassazione Penale, Ordinanza n. 31976/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Parma, quale giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato de plano inammissibile l'istanza proposta nel suo interesse e diretta a ottenere la revoca della revoca dell'indulto già disposta dalla Corte di appello di Napoli in sede esecutiva. Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare nel merito le ragioni prospettate per correggere l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che avrebbe revocato l'indulto senza considerare che la condotta di reato permanente era cessata prima del termine quinquennale rilevante. Con il ricorso si deduce, in sostanza, vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per omesso esame delle ragioni difensive e per erronea declaratoria di inammissibilità dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che l'istanza difensiva non introducesse fatti o questioni nuovi rispetto alla precedente decisione del giudice dell'esecuzione, ma mirasse soltanto a una rilettura degli atti di cognizione e a un ulteriore intervento correttivo delle motivazioni e delle statuizioni dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 3 gennaio 2021, senza che tale provvedimento fosse stato ritualmente impugnato. Ha quindi considerato manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
viene richiamato quale vizio dedotto in ricorso, ma la censura è ritenuta infondata perché tende a una rivalutazione del merito e degli atti, non consentita in questa sede
la preclusione di inammissibilità per mera riproposizione di una richiesta già rigettata opera solo se l'istanza non deduce fatti o questioni nuove; non si applica quando siano prospettati elementi non esaminati nella precedente decisione
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di incidente di esecuzione, l'istanza è inammissibile quando costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata e non introduce fatti o questioni nuove rispetto alla decisione precedente.
- Non è consentito utilizzare una nuova istanza esecutiva per ottenere, in via surrettizia, un ulteriore controllo correttivo di motivazioni e statuizioni già adottate dal giudice dell'esecuzione, in assenza di rituale impugnazione del provvedimento originario.
- La deduzione di un errore nella valutazione degli atti non è sufficiente, di per sé, a superare la preclusione processuale quando la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito già definito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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