Cassazione Penale, Ordinanza n. 37123/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per partecipazione a un'associazione dedita alla falsificazione e spendita di banconote contraffatte, oltre che per più episodi di falsificazione di monete. In appello aveva definito la posizione con accordo ex art. 599-bis c.p.p., ottenendo una rideterminazione della pena complessiva. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i fatti contestati come falsificazione di monete dovessero essere riqualificati nella fattispecie meno grave di cui all'art. 455 c.p. anziché in quella di cui all'art. 453 c.p. La censura era costruita sul presupposto che, analogamente a quanto avviene per il patteggiamento, anche contro la sentenza emessa all'esito del concordato in appello sarebbe deducibile l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la parte rinuncia a dedurre in cassazione questioni sulle quali ha prestato consenso, con effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità, salvo il solo caso di pena illegale. Poiché la doglianza riguardava la qualificazione giuridica del fatto e non la legalità della pena, il ricorso era non proponibile. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
accordo sulla pena in appello
L'accordo tra le parti limita il thema decidendum del giudice di appello e comporta preclusioni che si estendono al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, salvo il caso di pena illegale.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È la norma invocata per denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta preclusa dall'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Norma sostanziale oggetto della contestazione e della pretesa errata qualificazione giuridica del fatto.
Norma indicata dal ricorrente come fattispecie maggiormente aderente ai fatti, in alternativa all'art. 453 c.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità, tra cui il pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato nel corpo motivazionale come esempio di questioni non deducibili dopo l'accordo, salvo i limiti derivanti dalla pena illegale.
art. 5 del 28/04/2000 Sezioni Unite
Richiamato per il principio di ricorribilità avverso il patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma ritenuto non estensibile in modo utile al caso del concordato ex art. 599-bis c.p.p. nei termini sostenuti dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti preclude la deduzione in cassazione delle questioni sulle quali la parte abbia prestato adesione, con effetti assimilabili alla rinuncia all'impugnazione.
- L'unica deroga espressamente salvaguardata è la deducibilità della pena illegale; non possono invece essere riproposte, come regola generale, censure sulla qualificazione giuridica del fatto o su altre questioni coperte dall'accordo.
- La preclusione operante per effetto dell'accordo in appello si riflette anche sul giudizio di legittimità, che non può essere utilizzato per rimettere in discussione il contenuto negoziale della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa non esente da colpa del ricorrente, seguono le conseguenze economiche previste dagli artt. 610 e 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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