Sentenza n. 1298/2025 - Palermo, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 51158 del 18.11.24, con la quale l’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ha disposto che la richiesta di accreditamento formulata dalla Cono e Bastoncello S.R.L. “non può essere accolta”; - per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 35749 del 29.07.24, con la quale l’Assessorato della Salute ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento presentata dalla società ricorrente; - per quanto possa occorre – e nei limiti d’interesse della società ricorrente - del Decreto assessoriale n. 711 del 20.07.2021 recante: Approvazione del documento denominato "Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica", solo ove inteso nel senso di escludere all’infinito la possibilità di disporre nuovi accreditamenti; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accreditamento per la branca di oculistica, preceduto dal preavviso di rigetto e fondato sul piano regionale dei fabbisogni approvato nel 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di uno studio odontoiatrico ad Agrigento, aveva chiesto il 14 giugno 2024 la definizione dell’iter per l’accreditamento nella branca di oculistica. Dopo il preavviso di rigetto del 29 luglio 2024, aveva presentato articolate osservazioni; il diniego del 18 novembre 2024 non ne aveva dato conto. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. 241/1990 e difetto di istruttoria, per la mancata considerazione delle osservazioni; 2) violazione dell’art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento, difetto di istruttoria e illogicità; 3) violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di concorrenza, oltre ai medesimi vizi di eccesso di potere. Ha inoltre impugnato, nei limiti d’interesse, il decreto assessoriale n. 711/2021 e il piano del fabbisogno per l’oculistica, ove interpretato come preclusivo a tempo indeterminato di nuovi accreditamenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della censura procedimentale e ha annullato il diniego del 18 novembre 2024. Ha ritenuto fondata la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990: a fronte delle corpose osservazioni presentate dopo il preavviso, il provvedimento finale non ha preso posizione su di esse, rendendo impossibile comprendere perché non fossero state condivise, anche in relazione alle revisioni in corso della pianificazione dei fabbisogni. L’Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi sull’istanza, rivalutando effettivamente le osservazioni e dando conto di tale valutazione nella motivazione. Le altre censure, incluse quelle relative all’accreditamento, al piano dei fabbisogni e alla concorrenza, sono state assorbite e non decise nel merito. Spese compensate, in ragione dell’accoglimento di una censura procedimentale.
Norme richiamate
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto.
Quando il privato presenta osservazioni al preavviso di rigetto, il provvedimento finale deve rendere percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento; l’omessa considerazione motivata determina l’illegittimità del diniego.
Da ciò consegue che “se non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, è però necessario che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa.
La leale collaborazione nel procedimento non impone una confutazione analitica di ogni osservazione, ma richiede che la motivazione dimostri che le osservazioni siano state considerate nel loro complesso e indichi le ragioni per cui non sono state recepite.
Massime di principio
- In caso di presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto, l’amministrazione deve dar conto nel provvedimento finale della loro effettiva considerazione e rendere percepibili le ragioni del mancato accoglimento; non è necessaria una confutazione analitica di ciascuna osservazione.
- L’omessa valutazione motivata delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 vizia il diniego e comporta l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza, valutando effettivamente le osservazioni e dando conto di tale valutazione nel nuovo provvedimento.
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