Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1026/2025 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione n. 280 del 4.03.2025 con cui il Comune di Cavriglia ha aggiudicato la “procedura ristretta, con avviso di pre-informazione come mezzo di indizione della gara, per l’affidamento in appalto dei lavori di cui ai lotti funzionali 2a, 2b e 4 dell’intervento di rigenerazione culturale, sociale ed economica dell’Antico Borgo di Castelnuovo in Avane (CUP: G37B22000180006 – CIG: B492589E8D)” al costituendo RTI tra Montefalchi S.r.l. (mandataria), C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l. (mandanti); - della comunicazione della suddetta determina, avvenuta a mezzo PEC in data 5.03.2025; - di tutti i verbali della procedura relativi alle sedute pubbliche e private, con relativi allegati, con particolare riferimento ai verbali in cui la commissione di gara ha valutato i progetti tecnici delle imprese concorrenti; - ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compresi la lettera di invito, il disciplinare di gara, l’allegato I al disciplinare sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il subentro del ricorrente o in subordine per il risarcimento del danno;

Giustizia amministrativa202500987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione al costituendo RTI Montefalchi della procedura ristretta per i lavori di rigenerazione dell’Antico Borgo di Castelnuovo in Avane, lotti funzionali 2a, 2b e 4

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo con un unico motivo l’illegittima attribuzione al RTI aggiudicatario di un punto per il possesso della certificazione UNI/PdR 125 sulla parità di genere. Il RTI aveva dichiarato tale certificazione mediante avvalimento premiale con una cooperativa sociale. Secondo il ricorrente, la certificazione attesterebbe una condizione soggettiva dell’impresa e non sarebbe suscettibile di avvalimento; inoltre, le risorse indicate nel contratto (consulenza, documentazione, accesso al sistema di gestione e audit) non potrebbero trasferire all’ausiliata una condizione organizzativa propria dell’ausiliaria, tanto più considerata la diversità dei rispettivi settori di attività. Il Consorzio ha svolto prova di resistenza, sostenendo che, senza il punto contestato e applicando la doppia riparametrazione prevista dal disciplinare, sarebbe risultato primo. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento; la domanda risarcitoria è stata quantificata in € 3.316.804,66 per lucro cessante, oltre alle ulteriori voci indicate. Comune e aggiudicatari hanno eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione della lex specialis, che consentiva l’avvalimento.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito l’unico motivo e, per l’infondatezza della censura, ha prescisso dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità. Ha ritenuto che l’avvalimento premiale sia in generale ammesso, salvo i divieti espressamente previsti dalla legge, e che non sussista un divieto normativo specifico per la certificazione UNI/PdR 125. La certificazione può quindi essere oggetto di avvalimento, purché il contratto trasferisca effettivamente l’organizzazione aziendale e le risorse che hanno consentito all’ausiliaria di conseguirla, e non si risolva nel prestito meramente documentale del certificato. Nel caso concreto il contratto individuava con sufficiente concretezza personale, documentazione, know-how, prassi, consulenza per almeno due ore mensili per tutta la durata dell’appalto, accesso al sistema di gestione e tre audit indipendenti; il ricorrente non ne aveva contestato la concreta determinatezza, ma soltanto l’astratta inidoneità dell’istituto. È stata inoltre respinta la censura fondata sulla diversità dei settori: le scelte e modalità gestionali e organizzative sottese alla certificazione sono trasversali ai settori, e l’ausiliaria aveva messo a disposizione personale e procedure idonei a monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità. La domanda di annullamento è stata dunque respinta; non è stato disposto il subentro né riconosciuto il risarcimento. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni e la diversità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

    La disposizione prevede l’attribuzione di un maggior punteggio per politiche di parità comprovate dalla certificazione, ma non esclude che questa possa essere acquisita mediante avvalimento premiale.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    Dovendosi assimilare, per quello che qui rileva, la certificazione sulla parità di genere alle altre certificazioni di processo, finalizzate ad attestare la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da identificare e soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica norma di riferimento, deve dunque ritenersi, non essendo normativamente vietato, che tale certificazione possa costituire oggetto di avvalimento, a condizione che con il relativo contratto sia messa a disposizione l’organizzazione aziendale che è valsa al soggetto ausiliario l’ottenimento della stessa certificazione.

    L’avvalimento, anche premiale puro, è in generale consentito salvo i divieti normativi espressi. La certificazione UNI/PdR 125 è avvalibile purché il contratto individui e renda effettivamente disponibili l’organizzazione aziendale e le risorse che ne hanno consentito il conseguimento, non bastando il prestito del solo certificato.

  • art. 48-bis d.lgs. 198/2006

    L’art. 48-bis del d.lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ha istituito la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, demandandone la concreta attuazione a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

    La certificazione attesta politiche e misure organizzative concrete dirette a ridurre il divario di genere; la natura organizzativa del requisito consente l’avvalimento quando siano messe a disposizione le risorse e l’organizzazione aziendale pertinenti.

Massime di principio

  • Nel sistema del d.lgs. 36/2023 l’avvalimento, compreso quello premiale puro, è in linea generale ammesso per requisiti e certificazioni, salvo divieti espressamente stabiliti dalla legge; non può essere introdotta in via interpretativa un’ulteriore esclusione riferita a una specifica certificazione in assenza di una base normativa.
  • La certificazione UNI/PdR 125 sul sistema di gestione per la parità di genere può costituire oggetto di avvalimento premiale, purché il contratto metta effettivamente a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale e le risorse che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione; il mero prestito documentale del certificato non è sufficiente.
  • La diversa attività economica dell’impresa ausiliaria rispetto a quella dell’ausiliata non impedisce di per sé l’avvalimento della certificazione di parità di genere, quando le risorse organizzative e le procedure messe a disposizione siano idonee a monitorare e garantire il rispetto dei relativi standard, trattandosi di profili gestionali trasversali ai settori.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.