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Sentenza

Sentenza n. 778/2025 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di diniego prot. n. 605053 del 20 dicembre 2017 del Comando del 7^ Reggimento Bersaglieri; - del provvedimento di diniego prot. n. 604809 del 14 dicembre 2017 del Comando del 7^ Reggimento Bersaglieri; - di ogni atto successivo, ancorchè non noto; e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928 con il conseguente ricalcolo degli oneri di pensione, Cassa di Previdenza Sottufficiali e trattamento di buonuscita.

Giustizia amministrativa201800238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi del Comando del 7° Reggimento Bersaglieri del 14 e 20 dicembre 2017, motivati dalla circostanza che i decreti di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio erano successivi alla cessazione dal servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex sottufficiali)

Prevale il privato

La controversia

Due ex sottufficiali dell’Esercito, collocati in quiescenza il 31 dicembre 2016, hanno impugnato i dinieghi del beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare e chiesto l’accertamento del diritto ai benefici, con conseguente ricalcolo degli oneri di pensione, della Cassa di previdenza sottufficiali e del trattamento di buonuscita. Uno aveva ottenuto l’equo indennizzo per infermità con decreto del 20 marzo 2017, l’altro il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di più infermità con decreto del 13 giugno 2017. Il Comando aveva negato o revocato il beneficio perché i decreti erano posteriori alla cessazione dal servizio. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione della normativa di settore, sostenendo che rilevano l’insorgenza dell’infermità e la sua derivazione da causa di servizio in costanza di servizio, non la data in cui l’Amministrazione conclude il procedimento di riconoscimento.

La decisione

Il ricorso è accolto. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare nella parte in cui subordinava il beneficio al riconoscimento dell’infermità in costanza del rapporto d’impiego, è venuto meno il presupposto normativo dei dinieghi. Poiché le infermità erano insorte durante il servizio, il TAR annulla gli atti impugnati e accerta il diritto dei ricorrenti ai benefici richiesti. Il beneficio decorre, per ciascuno, dalla data del rispettivo decreto finale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: 20 marzo 2017 e 13 giugno 2017. Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi legali dalla data del decreto fino all’effettivo pagamento. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1801 d.lgs. 66/2010

    All’esito della sentenza della Corte Costituzionale è venuto meno il presupposto normativo sul quale si regge il provvedimento impugnato, che, di conseguenza, deve essere annullato.

    A seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale parziale, il beneficio non può essere negato per il solo fatto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto dopo la cessazione dal servizio; è sufficiente che l’infermità sia insorta durante il rapporto d’impiego.

  • art. 80 c.p.a.

    Presentata istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a. e previo deposito di ulteriore memoria da parte dei ricorrenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 26 marzo 2025.

    La disposizione è richiamata in relazione alla riassunzione e alla fissazione dell’udienza dopo la sospensione impropria del giudizio.

Massime di principio

  • Il beneficio economico previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare non può essere subordinato al fatto che il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio si concluda durante il rapporto d’impiego: per il diritto al beneficio rileva che l’infermità sia insorta in attività di servizio.
  • Quando la dipendenza dell’infermità da causa di servizio è riconosciuta dopo la cessazione dal servizio, il beneficio decorre dalla data del provvedimento finale dell’Amministrazione che riconosce tale dipendenza, non dalla data del parere del Comitato di verifica.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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