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Sentenza

Sentenza n. 693/2025 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento della nota del Comune di Finale Ligure 23.1.2025, di definitiva inibitoria della SCIA presentata per il cambio di destinazione d’uso – da magazzino a residenziale - di un’unità immobiliare sita nell’edificio a destinazione prevalentemente residenziale sito alla via Aurelia e distinto al NEU al foglio 27, n. 833, part. 12.

Giustizia amministrativa202500416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inibitoria definitiva della SCIA per il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale, con opere interne

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario ha impugnato la nota comunale del 23 gennaio 2025 che inibiva definitivamente la SCIA presentata il 14 novembre 2024 per trasformare in residenziale un locale seminterrato attualmente adibito a magazzino, di 58,90 mq netti e 69 mq lordi, collocato in un edificio prevalentemente residenziale in ambito agricolo AGR 2. Ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 1-quater, 20, 22 e 24 del d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità e sviamento. Secondo il ricorrente, la disciplina introdotta dal d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024, si applicava direttamente anche nelle more dell’adeguamento regionale e consentiva il mutamento d’uso, mentre la scheda del PUC ammetteva la destinazione residenziale e interventi di ristrutturazione. Le nuove disposizioni sull’agibilità permettevano inoltre di asseverare la conformità igienico-sanitaria anche con altezza interna inferiore a 2,70 metri, ricorrendo le condizioni previste dalla legge. Il Comune aveva invece sostenuto che tali disposizioni riguardassero soltanto immobili già assentiti a uso abitativo e non un mutamento innovativo di destinazione, e aveva richiamato il mancato rispetto dell’altezza ordinaria stabilita dal d.m. 5 luglio 1975.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’inibitoria. Ha rilevato che la SCIA riguardava principalmente il mutamento urbanisticamente rilevante da magazzino a residenziale, con opere interne; la verifica dell’agibilità era logicamente successiva. Il Comune aveva motivato soltanto sull’agibilità, senza esaminare e motivare l’eventuale mancanza dei presupposti urbanistico-edilizi per il cambio di destinazione d’uso. La motivazione è stata quindi ritenuta sviata rispetto all’oggetto principale della SCIA. Il TAR ha inoltre giudicato errata l’interpretazione comunale dell’art. 24: i nuovi limiti minimi di altezza, compreso quello di 2,40 metri previsto per i locali contemplati dalla norma, sono direttamente applicabili anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente. L’annullamento è pronunciato fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti comunali, alle condizioni previste dall’art. 19, comma 4, l. 241/1990 e dall’art. 21-nonies della stessa legge. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Giova premettere come la SCIA 14.11.2024 riguardasse un intervento di “cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale e relative opere interne” (cfr. l’intervento – doc. 5 delle produzioni 2.4.2025 di parte comunale, p. 10/21) e dunque comportasse la risoluzione, alla luce della normativa di cui al D.P.R. n. 380/2001, come modificata dal recente decreto c.d. “salva casa”, di due distinte questioni, concernenti: 1) innanzitutto, la possibilità, alla luce del novellato art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, di operare un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante - ovvero tra categorie funzionali diverse, da magazzino ad abitativo - “con opere”, di un deposito seminterrato mediante SCIA, in ambito agricolo assimilabile a zona E (peraltro da “considerarsi sostanzialmente saturo in relazione alle indicazioni di P.T.C.P. confermate dalla Disciplina Paesistica” – cfr. la scheda di PUC, doc. 4 delle produzioni 2.4.2025 di parte comunale), senza obblighi di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, né dotazione minima obbligatoria di parcheggi;

    La disciplina novellata dell’art. 23-ter poneva una questione distinta e preliminare sull’ammissibilità del cambio d’uso urbanisticamente rilevante con opere, da magazzino ad abitativo, mediante SCIA e senza ulteriori dotazioni di aree o parcheggi. Il Comune non aveva tuttavia motivato sull’esistenza o meno dei relativi presupposti.

  • art. 20, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Tuttavia, la motivazione posta a base dell’atto inibitorio, oltre ad essere sviata (concernendo la agibilità, piuttosto che il mutamento di destinazione d’uso, oggetto principale della SCIA) è palesemente errata, non potendo sussistere dubbi che, alla luce degli art. 20 comma 1-bis (“Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici”) e 24 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001 (“Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri”), i nuovi limiti minimi di altezza siano di immediata applicazione diretta, anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

    In attesa della definizione dei requisiti igienico-sanitari prestazionali prevista dall’art. 20, comma 1-bis, i limiti minimi di altezza contemplati dall’art. 24, comma 5-bis, sono direttamente applicabili anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

  • art. 24, comma 5-bis, d.P.R. 380/2001

    Tuttavia, la motivazione posta a base dell’atto inibitorio, oltre ad essere sviata (concernendo la agibilità, piuttosto che il mutamento di destinazione d’uso, oggetto principale della SCIA) è palesemente errata, non potendo sussistere dubbi che, alla luce degli art. 20 comma 1-bis (“Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici”) e 24 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001 (“Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri”), i nuovi limiti minimi di altezza siano di immediata applicazione diretta, anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

    L’art. 24, comma 5-bis, consente l’asseverazione della conformità igienico-sanitaria per i locali con altezza inferiore a 2,70 metri fino al limite minimo di 2,40 metri, secondo le condizioni previste dalla disposizione; tale disciplina trova immediata applicazione anche negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Donde l’accoglimento del ricorso, fatti salvi – come si diceva un tempo (art. 26 L. n. 1034/1971) - gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa ex art. 19 commi 4 L. n. 241/1990, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies L. n. 241/1990.

    L’annullamento dell’inibitoria non preclude eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nell’ambito dei poteri previsti dall’art. 19, comma 4, purché sussistano le condizioni richieste dall’art. 21-nonies.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Donde l’accoglimento del ricorso, fatti salvi – come si diceva un tempo (art. 26 L. n. 1034/1971) - gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa ex art. 19 commi 4 L. n. 241/1990, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies L. n. 241/1990.

    Eventuali ulteriori interventi in autotutela conseguenti all’annullamento sono ammessi soltanto in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies.

Massime di principio

  • Quando una SCIA riguarda il mutamento di destinazione d’uso con opere, l’amministrazione deve esaminare e motivare specificamente l’ammissibilità urbanistico-edilizia del mutamento; non è sufficiente inibirla sulla sola base di una questione successiva, come quella relativa all’agibilità, senza valutare il presupposto principale dell’intervento.
  • I limiti minimi di altezza interna previsti dall’art. 24, comma 5-bis, d.P.R. 380/2001, nel quadro transitorio conseguente all’art. 20, comma 1-bis, sono di immediata applicazione anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereAutotutela decisoria

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