Cassazione Penale, Ordinanza n. 15647/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per concorso in furto aggravato, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la sua condanna per concorso in furto aggravato. L'unico motivo di ricorso riguardava l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura era inammissibile perché si limitava a riproporre in modo pedissequo un motivo già dedotto in appello e già esaminato e disatteso dal giudice di merito, senza una vera critica argomentata della decisione impugnata, dunque priva del requisito di specificità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione con una censura meramente ripetitiva di quelle già formulate in appello e già disattese; il motivo deve essere specifico e confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve avere contenuto specifico e non può consistere nella mera reiterazione di una doglianza già proposta in appello e già respinta dal giudice di merito.
- Una censura è solo apparente quando non assolve la funzione tipica di critica argomentata della decisione impugnata, limitandosi a riprodurre tesi già esaminate senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.
- La deduzione in cassazione della particolare tenuità del fatto richiede un confronto effettivo con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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