Sentenza n. 3966/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ufficio centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio del 15.5.2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il processo per rinuncia dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia era rituale e che non vi era opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia e delle circostanze del caso.
Atto impugnato: provvedimento del 15 maggio 2000 dell'ufficio ministeriale competente per i beni ambientali e paesaggistici del Lazio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento del provvedimento ministeriale del 15 maggio 2000. Prima della decisione hanno espressamente rinunciato al ricorso mediante atto ritenuto conforme ai requisiti dell'art. 84 c.p.a. Non risultano esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
Norme richiamate
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia rituale al ricorso, non seguita dall'opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo è ammissibile in ogni stato e grado del giudizio quando è resa nelle forme previste dall'art. 84 c.p.a., inclusa la sottoscrizione della parte o del difensore munito di mandato speciale e il deposito presso la segreteria, oppure la dichiarazione resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia definisce il processo senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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