Cassazione Penale, Sentenza n. 00960/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi (lettere A e B) e aveva rideterminato la pena per i capi relativi alle annualità 2014 e 2015 (lettere C e D) per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente contestava: 1) il malgoverno della prova e il travisamento probatorio (testimonianze dei finanzieri ritenute in parte "de relato", mancati accertamenti sulle presunte cartiere, assenza di verifiche sulle forniture e rilievo che la principale fornitrice TeamCars S.r.l. fosse operativa, mancata valutazione dei testi a difesa, mancata prova di prezzi fuori mercato e presenza di veicoli da riparare); 2) l'insussistenza del dolo specifico di evasione, essendo la condanna fondata su indizi; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In memoria il ricorrente ha ribadito le stesse censure.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'imputato, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Auto-One S.r.l., aveva annotato nelle scritture contabili fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per le annualità 2014 e 2015, integrare il dolo specifico per evasione d'IVA (importi indicati: €194.826,73 per 2014 e €14.065,57 per 2015). Sono state ritenute pertinenti e adeguatamente motivate le dichiarazioni dei finanzieri e la documentazione acquisita; respinte le doglianze sulla testimonianza "de relato" e sull'insufficienza istruttoria; confermato il rigetto delle richieste difensive di rinnovazione di consulenze e di perizie sui prezzi. È stata altresì ritenuta corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (entità dell'evasione, abitualità, assenza di segni di ravvedimento). Perciò il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento e a versare la somma prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma penale tributaria contestata: individuazione della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi; la Corte ha ritenuto integrato il reato con dolo specifico sulla base della ripetizione delle operazioni e della documentazione probatoria
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Divieto di testimonianza indiretta: la Corte ha ricordato che la violazione si configura quando il teste riferisce dichiarazioni apprese da terzi, ma non quando l'ufficiale di polizia giudiziaria riferisca sulle attività investigative svolte da altri operatori nello stesso contesto investigativo; perciò le dichiarazioni dei finanzieri sono state ritenute ammissibili
Previsione dell'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese e il versamento della somma stabilita
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità per l'onere pecuniario: la Corte ha applicato il principio che, in assenza di dolo o colpa nella determinazione dell'inammissibilità, si può comunque disporre un contributo ma calibrato sulla responsabilità del ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla prova è limitato: non si può rivedere il merito né reinterpretare liberamente le risultanze istruttorie; va dimostrato in modo circostanziato il travisamento di specifici atti decisivi dell'istruttoria
- La testimonianza di ufficiali di polizia giudiziaria su attività investigative svolte nell'ambito dello stesso contesto non integra automaticamente il divieto di "testimonianza indiretta" previsto dall'art. 195 c.p.p.; il divieto sussiste quando si riferiscono contenuti appresi da terzi estranei all'attività comune
- Per contestare una condanna per reati tributari basata su documentazione e dichiarazioni investigative, la difesa deve specificamente confutare gli atti probatori chiave (es. processi verbali di constatazione) e non limitarsi a citare stralci di deposizioni favorevoli
- La prova del dolo specifico in reati tributari può essere desunta dalla ripetizione delle operazioni, dall'uso di fornitori "cartiera" o evasori e dalla sproporzione economica delle operazioni; la semplice esistenza di prezzi competitivi deve essere ricondotta a cause alternative con prove concrete per escludere il dolo
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato su basi oggettive (entità dell'evasione, abitualità del comportamento, assenza di ravvedimento o di condotte processuali positive)
- Richieste istruttorie ulteriori in appello o in Cassazione (nuove perizie, rinnovazione di consulenze) possono essere respinte se l'istruttoria di primo grado è considerata completa e le richieste sono meramente esplorative
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