Cassazione Penale, Ordinanza n. 22254/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per avere proferito una frase offensiva rivolta al giudice che stava celebrando l'udienza. Nel ricorso venivano dedotti vizi di motivazione sulla sussistenza della responsabilità, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, mediante una artificiosa separazione della vicenda unitaria già valutata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile la doglianza perché diretta a sollecitare una diversa lettura del compendio fattuale, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che aveva già affermato che la frase offensiva era stata pronunciata proprio in direzione del giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del delitto contestato; dalla motivazione emerge solo che la Corte ritiene infondate/inammissibili le doglianze sulla responsabilità per tale reato, senza ulteriori sviluppi interpretativi espliciti.
È implicitamente richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione di vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata ha già ricostruito in modo unitario la condotta e ha motivato sulla direzione offensiva della frase o dell'atto contestato, non è consentito al ricorrente prospettare una lettura frammentaria e alternativa della vicenda per contrastare la responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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