Cassazione Penale, Sentenza n. 4552/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
All'imputato veniva contestato il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.) per avere trasmesso alla Procura e al Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste una comunicazione contenente una indicazione non veritiera sull'orario in cui era stato informato da parte della Sala Operativa dell'incendio del 19 luglio 2017. In sede di ricorso l'imputato deduceva errata applicazione della legge e vizi di motivazione: sosteneva che la falsità fosse dovuta a mere leggerezze o all'esercizio dei compiti operativi (intenzione di concentrarsi sull'intervento dell'alba e rinviare ad una successiva relazione), che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le sue dichiarazioni e che l'inesattezza sarebbe stata irrilevante (falso 'innocuo') perché altri organi avevano già effettuato accertamenti sul luogo.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per il reato di cui all'art. 479 c.p. è richiesto il dolo generico e che la sola falsità dell'atto non basta se può essere attribuita a negligenza; tuttavia ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivatamente dimostrato l'esistenza del dolo dell'imputato, fondando la decisione sulla ricostruzione cronologica degli eventi, sulle incongruenze delle dichiarazioni difensive e sull'assenza di una successiva relazione promessa dall'imputato. Inoltre ha escluso che la falsa indicazione dell'orario fosse 'innocua': l'esatto momento di avvistamento era informazione essenziale alla funzione documentale della comunicazione di notizia di reato, e la presenza di altri organi intervenuti non legittimava l'imputato a selezionare i fatti da attestare.
Norme richiamate
Il delitto di falso ideologico richiede dolo generico: volontà e rappresentazione di un'immutatio veri; la prova della falsità non esaurisce l'onere probatorio se non è esclusa l'ipotesi di mera negligenza o leggerezza.
Norma relativa all'omissione d'atti d'ufficio: l'assoluzione di Pampinella da tale addebito in primo grado per mancanza del dolo non impedisce la valutazione, da parte del giudice, che il medesimo abbia invece attestato consciamente il falso in un diverso atto; le valutazioni su dolo e colpa sono autonome per reati differenti.
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
es. Sez. 1, Sent. n. 27230 del 11/09/2020; Sez. 3, Sent. n. 30862 del 14/05/2015; Sez. 5, Sent. n. 29764 del 03/06/2010
Richiamati i precedenti secondo cui la falsità di per sé non è sufficiente a provare il dolo ideologico: occorre valutare se l'atteggiamento sia invece riconducibile a negligenza. Tali precedenti sono stati applicati per confermare che, nel caso concreto, sussistono elementi oggettivi e logici a fondamento della ricostruzione del dolo.
Massime di principio
- Per il falso ideologico (art. 479 c.p.) la sola constatazione della non verità dell'atto non è sufficiente: il giudice deve escludere che l'errore derivi da negligenza o leggerezza e rilevare elementi che dimostrino la volontà di attestare il falso.
- La funzione documentale dell'atto è centrale: qualsiasi dato essenziale alla descrizione dell'evento (es. orario di avvistamento di un incendio) ha rilievo probatorio e la sua alterazione non è 'innocua' se incide sul significato complessivo dell'atto.
- L'assoluzione per un diverso reato (es. omissione d'atti d'ufficio) non impedisce che per un altro reato collegato (falso ideologico) si possa ritenere presente il dolo, perché le valutazioni su dolo/colpa sono autonome e dipendono dagli elementi probatori specifici.
- La mera dichiarazione assertiva del teste o dell'agente non è sufficiente a giustificare una discrepanza: il giudice valuta la coerenza con elementi oggettivi, la cronologia degli atti e l'eventuale mancata redazione di relazioni integrative promesse.
- Il concetto di 'falso innocuo' è restrittivo: rileva solo quando l'inesattezza non incide affatto sulla funzione e sul significato dell'atto; in presenza di rilevanza documentale l'eccezione non opera.
- Prassi consigliata per i pubblici ufficiali: redigere rapporti tempestivi, conservare comunicazioni e registrazioni, se si deve integrare o correggere una comunicazione inviare un atto aggiuntivo chiaramente datato e motivato per evitare contestazioni di dolo.
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