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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14056/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, in difetto della sottoscrizione di un difensore cassazionista richiesta per il ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza del 22/11/2024 della Corte d'appello di L'Aquila. La Corte di cassazione ha rilevato che l'impugnazione avrebbe dovuto essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Aiello. Poiché il ricorso era stato presentato senza tale requisito, è stato dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere presentato tramite difensore abilitato nei casi in cui la legge lo richiede

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso la Corte può dichiararla de plano e condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto personalmente dalla parte e non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, se tale sottoscrizione è prescritta dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso per ragioni formali e immediatamente rilevabili può essere dichiarata de plano dalla Corte di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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