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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06122/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La vicenda nasce in un'espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Milano. Il ricorrente, coniuge separato dell'esecutata, aveva proposto un'opposizione qualificata come opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile una sua istanza, successivamente riqualificata come domanda ex art. 512 c.p.c., con la quale egli sosteneva di essere proprietario del bene pignorato e chiedeva la sospensione dell'esecuzione e il sequestro dell'immobile e del ricavato della vendita. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande, ritenendo vincolante la qualificazione della controversia come contestazione distributiva ex art. 512 c.p.c., impugnabile con opposizione agli atti esecutivi e non con opposizione di terzo. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 9651/2023 per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti e mancato confronto con le rationes decidendi. Contro quest'ultima ordinanza il ricorrente proponeva revocazione ex art. 391-bis c.p.c. affidandosi a quattro motivi: nei primi tre deduceva errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente percepito il contenuto del precedente ricorso, che invece conteneva l'esposizione dei fatti, il richiamo all'ordinanza del giudice dell'esecuzione e la censura alla qualificazione della controversia; con il quarto motivo richiamava questioni di merito asseritamente assorbite.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i motivi non integrassero un vero errore di fatto revocatorio, ma si risolvessero nella riproposizione di censure di diritto e di questioni di merito già esaminate nel giudizio di legittimità. Ha ricordato che la revocazione delle pronunce della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto decisivo, non controverso e fondativo della decisione, mentre nel caso concreto il ricorso si limitava a contestare l'interpretazione del contenuto degli atti e la ratio dell'ordinanza precedente. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati, ma è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio esperibile contro le pronunce della Corte di cassazione nei soli casi consentiti dalla legge, tra cui l'errore di fatto revocatorio

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione o in un'omessa percezione di un fatto decisivo, non controverso e posto a fondamento della decisione

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito imprescindibile di ammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 512 c.p.c.

    le controversie distributive sono decise con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 617, secondo comma, c.p.c.

    indica lo strumento impugnatorio per contestare l'ordinanza emessa nella controversia distributiva

  • art. 619 c.p.c.

    l'opposizione di terzo all'esecuzione non è il mezzo corretto se la controversia è stata qualificata come contestazione distributiva ex art. 512 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito inammissibile

  • ordinanza 23 gennaio 2009, n. 1666

    richiamata come precedente delle Sezioni Unite sul perimetro dell'errore di fatto revocatorio

  • ordinanza 23 aprile 2020, n. 8051

    ribadisce che la decisività dell'errore va valutata con giudizio controfattuale

  • ordinanza 15 settembre 2020, n. 19122

    richiamata per il principio secondo cui, in presenza di controversia distributiva, il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi

Massime di principio

  • La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammessa solo se il provvedimento sia stato determinato da un errore di fatto decisivo, inteso come falsa percezione o mancata percezione di un fatto storico non controverso e costituente premessa logico-giuridica necessaria della decisione.
  • Non ricorre errore di fatto revocatorio quando la parte, sotto l'apparenza della revocazione, contesti l'interpretazione degli atti, la valutazione delle rationes decidendi o riproponga questioni di diritto già dedotte nel precedente ricorso.
  • Il fatto asseritamente travisato non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti: se il punto era controverso e la Corte vi si è pronunciata, il rimedio revocatorio non è esperibile.
  • Quando il giudice dell'esecuzione qualifica una domanda come controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., il mezzo di impugnazione è quello previsto per l'opposizione agli atti esecutivi e non l'opposizione di terzo.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria e chiara dei fatti e deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza o ordinanza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura degli atti non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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