Cassazione Penale, Sentenza n. 34778/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carnevalini era stato ritenuto amministratore di fatto della Conceria Avvenire s.r.l. e responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: avrebbe ceduto i macchinari e altri beni aziendali alla Appa Trading s.r.l. per un imponibile di euro 878.450,50 incassando solo euro 213.849,21 (distrazione di euro 664.601,29) e avrebbe sottratto/ometto la consegna delle scritture contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. In Cassazione ha censurato: 1) mancata acquisizione di una perizia di stima ritenuta decisiva (art. 606 lett. d c.p.p.); 2) erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in assenza di prova di concreta attività gestionale; 3) insufficiente indicazione del dolo specifico e della riconducibilita' a lui della sottrazione delle scritture, anche in ragione del fatto che la cessione era avvenuta oltre un anno prima del fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo e' stato ritenuto inammissibile per non autosufficienza (il ricorrente non ha prodotto la perizia contestata) e perche' una perizia di stima e' valutativa e non documento "decisivo" di fatto. Il secondo motivo e' stato ritenuto inammissibile perche' la qualificazione di amministratore di fatto e' supportata da motivazione congrua e da molteplici indici probatori (presenza costante in azienda, interventi nelle vicende appropriative, indicazioni testimoniali quale dominus, partecipazione ad atti societari decisivi). Il terzo motivo e' stato in parte escluso: la censura sul dolo specifico e' inammissibile perche' non dedotta in appello; la contestazione sulla riconducibilita' della sottrazione delle scritture al Carnevalini e' manifestamente infondata in ragione del ruolo di fatto ricostruito. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza impugnata (di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale) rimane integra.
Norme richiamate
art. 606, lett. d, cod. proc. pen.
Regola l'azione di cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte rileva che il motivo non e' autosufficiente se il ricorrente non produce il documento e che la perizia di stima e' valutativa e non può essere considerata automaticamente documento "decisivo"
artt. 216 e 223 legge fallimentare
Le norme che individuano i soggetti responsabili dei reati fallimentari; la Corte conferma che i destinatari non si identificano solo con le qualifiche formali ma anche con il concreto esercizio delle funzioni, quindi l'amministratore di fatto può essere soggetto attivo di bancarotta
Giurisprudenza consolidata citata
Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020
Richiami dottrinali e di prassi della Cassazione usati per precisare: a) la nozione e la prova dell'amministratore di fatto (accertamento basato su indici sintomatici e valutazione di merito difficilmente sindacabile in cassazione); b) la definizione di "prova decisiva"; c) il principio che i reati fallimentari possono essere contestati anche a chi esercita in fatto funzioni gestorie
Massime di principio
- In cassazione, chi denuncia mancata acquisizione di documenti deve rendere autosufficiente il motivo producendo il documento o dimostrandone la decisivita'; una perizia di stima e' spesso valutativa e non necessariamente "prova decisiva"
- La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta su base fattuale mediante una pluralita' di indici (continuita' di presenza, controllo della produzione, gestione delle buste paga, interventi nelle vicende patrimoniali) e la relativa valutazione di merito e' difficilmente sindacabile in sede di legittimita'
- Per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale la responsabilita' puo' ricadere anche su chi non ha formale qualifica societaria ma ha effettivamente esercitato funzioni gestorie
- Censure nuove o non sollevate in appello (per es. sulla sussistenza del dolo specifico) rischiano di essere inammissibili in Cassazione; e' quindi essenziale una strategia difensiva coerente e tempestiva nei gradi di giudizio
- La sottrazione delle scritture contabili e la loro riconducibilita' a un soggetto vanno provate nel quadro della ricostruzione complessiva delle condotte e del ruolo effettivamente svolto; la ricostruzione logico-motivazionale dei giudici di merito ha grande peso in Cassazione
- Ricorsi ritenuti infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie come il versamento alla Cassa delle ammende
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