Cassazione Penale, Sentenza n. 6989/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando: 1) nullità per uso di prove "inutilizzabili", cioè le dichiarazioni rese al curatore inserite nella relazione ex art. 33 legge fall.; mancata risposta della Corte d'appello alle censure; 2) errata valutazione della temporalità e del valore delle vendite/rottamazioni di autovetture ritenute distratte, che sarebbero troppo risalenti e prive di valore, quindi non idonee a integrare il pericolo per i creditori; 3) mancata prova della disponibilità delle autovetture e documentazione che proverebbe la non riconducibilità di quattro auto all'imputato; 4) carenza di motivazione circa il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta; 5) per il capo di bancarotta documentale, manca la prova del dolo e la condotta sarebbe al più qualificabile come bancarotta semplice documentale (art. 217 l.f.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che le dichiarazioni rese al curatore e riportate nella relazione ex art. 33 l.f. sono utilizzabili, richiamando costante giurisprudenza e decisioni costituzionali che ne legittimano l'utilizzo; ha ritenuto non ammissibili le richieste di riconsiderazione di fatto (valutazioni probatorie) in sede di legittimità, confermando le conclusioni della Corte d'appello circa la sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva (per la sottrazione di 12 autovetture e somme) e della bancarotta fraudolenta documentale, nonché la durata delle pene accessorie rideterminate in tre anni. Ha inoltre ricordato che la mancata dimostrazione della destinazione dei beni e l'assenza di tenuta contabile regolare possono giustificare la responsabilità e l'inversione dell'onere probatorio; ha confermato l'esistenza del dolo nella tenuta irregolare e omissiva delle scritture per lungo periodo (24 anni) e la finalità di ostacolare la ricostruzione patrimoniale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
La relazione del curatore redatta ex art. 33 può contenere dichiarazioni del fallito; tali dichiarazioni inserite nella relazione sono utilizzabili in sede penale e non sono inutilizzabili per effetto dell'art. 63 c.p.p., essendo il curatore non soggetto alle categorie ivi indicate
codice di procedura penale, art. 63, comma 2
La Corte ha distinto la disciplina prevista per le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da quelle rese al curatore, ritenendo che l'inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, non si estenda alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare
disp. coord. cod. proc. pen., art. 220
Si è ritenuto che l'attività del curatore non rientri fra le attività ispettive o di vigilanza contemplate dall'art. 220 disp. coord., quindi non sussiste l'inutilizzabilità per quel motivo
L'art. 87 impone l'obbligo di verità del fallito di fronte al curatore; la mancata giustificazione della destinazione dei beni favorisce l'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore/fallito
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
La condotta consistente nella tenuta irregolare o nell'omessa tenuta delle scritture che impedisce la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari integra l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico
Richiamata dalla difesa come possibile qualificazione alternativa (bancarotta semplice documentale); la Corte ha però ritenuto provata la volontarietà e l'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, escludendo la riclassificazione favorevole all'imputato
Costituzione, artt. 24 e 111
La Corte ha ritenuto che l'utilizzabilità delle dichiarazioni al curatore non contrasti con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, in linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Convenzione Europea dei Diritti Umani, art. 6
La Corte ha esaminato i precedenti della Corte EDU e ha concluso che le pronunce internazionali che vietano una simile utilizzazione non trovano applicazione automatica nel diritto italiano, data la diversa posizione e i poteri del curatore nel sistema nazionale
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare e riportate nella relazione ex art. 33 l.f. sono generalmente utilizzabili in sede penale; non si applica automaticamente l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p.
- In caso di mancato rinvenimento di beni aziendali, l'onere di provare la destinazione dei beni ricade sull'imprenditore/fallito: spiegazioni generiche non sono sufficienti e possono fondare responsabilità per distrazione o occultamento
- La Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove salvo casi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; i motivi meramente riconsiderativi sono inammissibili
- La temporalità delle cessioni (vendite o rottamazioni) non esclude automaticamente il reato di bancarotta: è necessario valutare il valore, le modalità e la rilevanza delle operazioni rispetto al patrimonio e al pericolo per i creditori
- La tenuta prolungata e volontaria di scritture contabili irregolari o la loro omessa tenuta per lunghi periodi sono elementi indiziari forti del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, soprattutto se ostacolano la ricostruzione patrimoniale
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