Cassazione Civile, Ordinanza n. 25480/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società, ritenendo che la propria posizione fiscale fosse stata erroneamente qualificata come irregolare nell'ambito di una procedura di gara gestita tramite piattaforma AVCPASS, ha proposto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale civile per ottenere: l'accertamento della regolarità fiscale alle date indicate, la sospensione e l'annullamento degli effetti della dichiarazione di irregolarità, l'ordine all'amministrazione di esprimere parere positivo sulla posizione fiscale ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ordinario ha declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice amministrativo. Il T.A.R., adito per la traslatio iudicii, ha sollevato conflitto negativo sostenendo invece la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la domanda era diretta principalmente a tutelare un diritto soggettivo all'accertamento della regolarità fiscale e non un interesse legittimo in senso proprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto di giurisdizione affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha valorizzato il petitum sostanziale: la società non impugnava un atto della procedura di gara, ma agiva direttamente contro l'agenzia per ottenere l'accertamento della propria regolarità fiscale e il rilascio del relativo parere/certificazione. La vicenda di gara è stata considerata rilevante solo come contesto del periculum in mora. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario e non vi è stata pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio.
Norme richiamate
ricorso ex art.700 cod.proc.civ.
La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. è stata utilizzata per chiedere in via d'urgenza il rilascio della certificazione di regolarità fiscale e la tutela della posizione soggettiva della società.
ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc.civ.
Il conflitto di giurisdizione è stato trattato in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
D.Lgs. 50/2016
ai sensi del D.LGS: 50/2016
La certificazione di regolarità fiscale era richiesta nell'ambito di una procedura di gara disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, non della sola qualificazione formale delle domande da parte dell'attore.
- Se la domanda è diretta direttamente contro l'amministrazione competente per ottenere l'accertamento della regolarità di una posizione fiscale o contributiva, la controversia può riguardare un diritto soggettivo e appartenere al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa in materia di gare pubbliche può estendersi alla verifica incidentale dei requisiti di partecipazione, ma solo quando la domanda investe un atto della procedura o la legittimità dell'esclusione; non quando la pretesa principale riguarda autonomamente il rilascio della certificazione.
- Il rilievo della procedura di gara può limitarsi a integrare il periculum in mora della tutela cautelare senza modificare la natura sostanziale della posizione fatta valere.
- In caso di regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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