Cassazione Penale, Sentenza n. 2413/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Paderi, amministratore della Group Costruzioni Generali s.r.l. dichiarata fallita, era stato imputato per bancarotta distrattiva e documentale (distrazione/occultamento di immobilizzazioni, crediti e liquidità e sottrazione dei libri e delle scritture contabili) aggravate dalla continuazione e dal danno patrimoniale di rilevante gravità. Ha impugnato la sentenza di appello con cinque motivi: carenza della motivazione della sentenza, errata qualificazione della condotta (sostegno per art. 217 legge fall.), mancata distinzione tra amministratore di diritto e di fatto, vizio nella valutazione dell'aggravante ex art. 219, e mancanza di motivazione sulla durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e preclusione di alcune questioni. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione sufficiente e coerente, valorizzando l'assenza di libri, documenti, rimanenze e liquidità unitamente alla mancata collaborazione dell'imputato quale elemento idoneo a provare la distrazione e la sottrazione delle scritture. Ha escluso la ricaduta nel mero reato di cui all'art. 217 (omessa tenue delle scritture), qualificando invece la condotta come distruzione/sottrazione che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante ex art. 219 in relazione alla pluralità di condotte, il suo bilanciamento con le attenuanti e ha dichiarato precluso il motivo relativo alle pene accessorie perché non devoluto al giudice di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamato dalla difesa per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto invece che il requisito della motivazione sia stato rispettato dal giudice di appello
Codice di procedura penale, art. 546
Citato dalla difesa in ordine ai requisiti della sentenza; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti di motivazione
Codice di procedura penale, art. 606
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i vari motivi sono stati esaminati alla luce di questa disposizione e ritenuti manifestamente infondati o preclusi
Codice di procedura penale, art. 609
Limita la cognizione del giudice di legittimità; richiamato per affermare che la Cassazione non può riesaminare i fatti che sono devoluti al giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende; applicato per imporre a Paderi il pagamento delle spese e di euro 3.000
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n.1 e n.2
Riguarda la bancarotta distrattiva e l'occultamento di beni; la Corte ha ritenuto provata la distrazione e l'occultamento degli attivi societari
Reato di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata non rientrasse in art. 217 ma configurasse una sottrazione/distruzione integrale delle scritture idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio
Legge fallimentare, art. 219, commi 1 e 2, n.1
Prevede aggravanti (es. continuazione fallimentare) e il cumulo giuridico: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per la pluralità di condotte e l'ha bilanciata in sede di pena con le attenuanti
Legge fallimentare, art. 223, comma 1
Norma collegata alle fattispecie di bancarotta documentale; la condotta di sottrazione delle scritture è stata ritenuta integrativa del reato previsto
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione del materiale probatorio: se primo e secondo grado concordano nella valutazione delle prove, la motivazione di appello si integra con quella di primo grado formando un corpo argomentativo unitario e ciò limita il sindacato di legittimità
- L'assenza di documenti, di rimanenze e di liquidità al momento del fallimento, unitamente alla mancata collaborazione dell'amministratore, può legittimare l'inferenza di distrazione/occultamento e della sottrazione delle scritture contabili e quindi la sussistenza del dolo specifico nei reati fallimentari
- La mera omissione o irregolare tenuta delle scritture (art. 217) è distinta dalla condotta di distruzione o sottrazione totale delle scritture che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio: va valutata la portata e la modalità del comportamento
- Le questioni nuove o non prospettate in appello sono in linea di massima precluse in cassazione; non è ammissibile dedurre in Cassazione profili che non siano stati devoluti al giudice di appello
- In tema di reati fallimentari, pluralità di condotte autonome può integrare concorso di reati unificati ai fini sanzionatori (art. 219), e l'aggravante può essere valutata e bilanciata rispetto alle attenuanti in sede di determinazione della pena
- Le doglianze generiche sulla insufficienza della motivazione devono confrontarsi con il percorso argomentativo effettivamente svolto dal giudice di merito: una elencazione delle risultanze è insufficiente solo se priva di una riconsiderazione critica e di passaggi logici che conducano alla decisione
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