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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00822/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di liquidazione del compenso di un legale che aveva svolto, nell'interesse di una procedura fallimentare, attività difensiva sia giudiziale sia stragiudiziale in relazione a un'azione revocatoria promossa contro la procedura. In un primo giudizio il compenso per l'attività stragiudiziale era stato negato per difetto di autorizzazione del giudice delegato; la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato tale decisione affermando che nessuna norma subordinava quella attività a una specifica autorizzazione e che, quanto al compenso giudiziale, andavano applicati i parametri del d.m. 140/2012, richiamando per l'eventuale compenso stragiudiziale il d.m. 8 aprile 2004. Nel giudizio di rinvio il professionista ha chiesto la liquidazione del compenso stragiudiziale sulla base della tariffa forense del d.m. 127/2004, assumendo che la precedente istanza di liquidazione non fosse vincolante e che il giudice di rinvio avesse travalicato il decisum della Cassazione e il perimetro del rinvio. Ha inoltre censurato la regolazione delle spese, lamentando sia la compensazione delle spese dei precedenti gradi sia l'omessa liquidazione delle spese del reclamo fallimentare. La curatela ha resistito sostenendo la correttezza della liquidazione operata dal tribunale di rinvio e la preclusione a modificare la domanda originaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi di ricorso: il giudice di rinvio non aveva violato il principio di diritto della precedente ordinanza di cassazione, perché il richiamo al d.m. 8 aprile 2004 era stato solo incidentale e non ampliava il thema decidendum; inoltre, il professionista aveva delimitato la propria richiesta nel giudizio di reclamo richiamando la propria istanza del 26.7.2012, sicché nel rinvio non poteva chiedere una liquidazione più alta sulla base di una tariffa diversa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla compensazione delle spese del primo giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, mentre è stato accolto limitatamente all'omessa liquidazione delle spese del giudizio di reclamo ex art. 26 l. fall., poiché la cassazione della decisione di merito travolgeva anche la statuizione dipendente sulle spese. Il decreto impugnato è stato quindi cassato solo su tale ultimo profilo, con decisione nel merito di compensare integralmente le spese del giudizio di reclamo; per il resto il ricorso è stato rigettato/in parte dichiarato inammissibile e le spese di legittimità sono state compensate per il parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    disciplina il giudizio di rinvio, che resta vincolato ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte di cassazione enuncia il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato a sostegno dell'efficacia vincolante del decisum e dei limiti al riesame nel rinvio.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in tema di determinazione del compenso professionale.

  • art. 2229 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul compenso del professionista.

  • art. 25 L.F.

    norma richiamata nel contesto della procedura di liquidazione del compenso professionale nel fallimento.

  • art. 26 L.F.

    regola il reclamo fallimentare proposto avverso il decreto del giudice delegato.

  • art. 394 c.p.c.

    il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso e non consente nuove domande o eccezioni fuori dai limiti del decisum rescindente.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di ampliare la domanda in rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il divieto di ultrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto in ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio di nullità della decisione dedotto in ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna e liquidazione delle spese di lite.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    la cassazione della decisione di merito estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti, incluse le spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento in cassazione.

  • d.m. 140/2012

    indicato come parametro per la liquidazione dell'attività giudiziale, secondo il precedente arresto di legittimità.

  • d.m. 8 aprile 2004

    richiamato solo incidentalmente quale normativa vigente al momento della conclusione dell'attività stragiudiziale, senza incidere sui limiti del rinvio.

  • d.m. n. 127/2004

    invocato dal ricorrente per la liquidazione del compenso stragiudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto effettivamente enunciato dalla sentenza di cassazione e deve interpretarlo in relazione al concreto thema decidendum già devoluto, senza attribuire rilievo vincolante ad affermazioni meramente incidentali o ad abundantiam.
  • Il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso: le parti non possono ampliare il thema decidendum con nuove domande o eccezioni, salvo che ciò sia reso necessario dalle statuizioni rescindenti della Corte di cassazione.
  • La domanda di liquidazione del compenso professionale, se formulata in modo da richiamare specifici parametri o una precedente istanza, può delimitare il perimetro della pretesa; nel rinvio non è consentito mutare tale base di calcolo chiedendo per la prima volta un diverso criterio più favorevole.
  • Ai fini delle spese processuali, la cassazione della decisione di merito travolge anche le statuizioni dipendenti, sicché il giudice di rinvio deve provvedere nuovamente sulle spese dell'intero processo secondo l'esito complessivo della lite.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato: la compensazione resta affidata al potere discrezionale del giudice di merito, purché non siano poste a carico della parte vittoriosa e sia rispettato il quadro normativo di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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