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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36094/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Poste Italiane chiedeva il pagamento di commissioni per le operazioni sui conti correnti postali intestati ai concessionari della riscossione dell'ICI, sostenendo la legittimità della facoltà di stabilire tali commissioni ex art. 2, comma 18, L. n. 662/1996. I resistenti contestavano l'applicabilità delle commissioni per ragioni di regime di monopolio, della presunta gratuità del conto e della mancata comunicazione/unilateralità illegittima delle variazioni; venivano inoltre sollevate questioni di giurisdizione e richiamate norme sul bancoposta e sull'indebito arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di Poste Italiane: ha ritenuto che le Poste hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 2, comma 18, L. n. 662/1996, di stabilire commissioni a carico dei correntisti per i conti correnti postali destinati alla riscossione dell'ICI, ma solo a condizione che la variazione sia stata comunicata con le forme previste dall'ordinamento. Per il periodo iniziale (delibera CdA 57/1996, decorrenza aprile 1997) l'attrice non aveva dimostrato la pubblicità/comunicazione prescritta e pertanto non ha diritto alle commissioni; per il periodo successivo alla comunicazione del 27/03/2001 e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (15/05/2001) la Corte ha invece ritenuto assolta la pubblicità e ha cassato la decisione impugnata rimettendo la causa al giudice d'appello per statuire in conformità al principio affermato (cioè riconoscere efficacia alle commissioni dal momento in cui sono state correttamente pubblicate/communicate). La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dell'azione di indebito arricchimento data la sussistenza di un rapporto contrattuale.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 18

    Con decorrenza dal 10 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali

    Attribuisce a Poste la facoltà di determinare commissioni sui conti postali ma condiziona l'efficacia delle variazioni all'adempimento degli obblighi di pubblicità e parità di trattamento; la Corte ha affermato che la norma non esclude l'onerosità del servizio anche in regime di monopolio

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10

    L'ICI deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o su apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso

    Impone l'obbligo per il concessionario di accendere il conto corrente postale; con ciò si crea il vincolo normativo che giustifica il rapporto obbligato tra concessionario e Poste (regime di monopolio legale per quel servizio)

  • D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, art. 3, comma 2

    La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli ... è effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti

    Definisce le forme di pubblicità necessarie per rendere efficaci le variazioni unilaterali delle condizioni di bancoposta; la Corte ha ritenuto che la comunicazione e la pubblicazione del 2001 soddisfano tale requisito e rendono efficaci le commissioni da quella data

  • D.P.R. 10 giugno 1989, n. 256, art. 140

    Le variazioni del tasso di interesse praticato sui depositi postali ... siano rese note al pubblico anche mediante apposito avviso da affiggere negli uffici

    Registro normativo antecedente sulle forme di pubblicità che contribuisce a valutare il rispetto degli obblighi informativi; utile per stabilire se le variazioni erano state portate a conoscenza dei correntisti

  • Codice Civile, artt. 2041 e 2042

    L'azione per indebito arricchimento è sussidiaria: non è proponibile quando sussiste un titolo contrattuale; la Corte ha escluso l'uso di tale rimedio alla luce dell'esistenza del rapporto contrattuale

  • Codice Civile, art. 2597

    Principio di parità di trattamento fra utenti con caratteristiche omogenee; usato per argomentare che il monopolio impone parità ma non la gratuità del servizio

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 106 par. 2, 107 par. 1, 102 par. 1

    Richiamati in relazione al possibile profilo di aiuto di Stato o abuso di posizione dominante: la Corte ha disposto accertamenti (anche tramite rinvio alla Corte di Giustizia) sulla compatibilità della riserva di attività a favore di Poste con le norme UE, concludendo in ultima analisi che non sussiste pericolo di aiuto di Stato in assenza di allegazioni sulla misura o natura del vantaggio selettivo

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7169/2014

    Ha affermato che il rapporto nel microsistema della riscossione ICI tra concessionario e Poste ha natura monopolistica ma non implica la gratuità del servizio; ha indicato la necessità di parità di trattamento e ha escluso che il monopolio presupponga esenzione da corrispettivi

  • Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 2021

    Ha indicato che l'obbligo di accedere alla raccolta tramite conto presso Poste può implicare aiuto di Stato solo se i giudici nazionali verificano l'esistenza di un vantaggio selettivo con uso di risorse statali in grado di falsare la concorrenza; la decisione nazionale ha poi escluso il rischio di aiuto di Stato nel caso di specie in assenza di prove della sproporzione del corrispettivo

Massime di principio

  • Il fatto che un fornitore svolga un servizio in regime di monopolio legale non implica automaticamente che il servizio sia gratuito: può sussistere un obbligo a corrispondere un corrispettivo salvo diversa disposizione normativa o contrattuale
  • Le modifiche unilaterali delle condizioni (es. introduzione di commissioni) sono efficaci solo se rispettano gli obblighi di pubblicità/comunicazione previsti dalla normativa applicabile (per bancoposta: DPR 144/2001 art. 3, comma 2, ecc.); in mancanza di tale pubblicità la variazione non può efficacemente produrre effetti a carico del correntista
  • L'azione per indebito arricchimento è rimedio sussidiario e non può sostituirsi a una preesistente e contestata posizione contrattuale: ove esista un rapporto contrattuale la richiesta principale va valutata sui suoi termini
  • Se si contesta la legittimità di commissioni imposte da un operatore in posizione di privilegio, è necessario allegare e provare che il corrispettivo sia manifestamente sproporzionato rispetto al mercato per configurare abuso di posizione dominante o aiuto di Stato
  • In controversie simili conviene verificare sia il titolo normativo che impone l'utilizzo di un fornitore (es. obbligo di conto presso un soggetto) sia le forme di pubblicità/avviso previste dalla normativa sui servizi finanziari/postali: l'assenza di prova della comunicazione è spesso decisiva

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