Cassazione Civile, Sentenza n. 36092/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti contestavano la qualificazione, operata dalla corte territoriale, del verbale del 12 novembre 2008 come contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., ritenendo invece che: le trattative non erano concluse (accordo definitivo raggiunto solo l'11 febbraio 2009), il patto parasociale aveva efficacia meramente interna tra soci e non poteva attribuire un diritto soggettivo diretto al terzo; in subordine si sosteneva la nullità per violazione delle norme imperative (art. 2383 c.c. sul limite triennale degli amministratori e art. 2372 c.c.) e si deduceva omesso esame di fatti decisivi sulla revoca o modifica dell'accordo originario
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto i primi motivi del ricorso principale, ritenendo che la sentenza impugnata non ha adeguatamente accertato la volontà dei soci di attribuire direttamente al terzo un diritto soggettivo ex art. 1411 c.c.; ha enunciato i principi di diritto secondo cui, perché un amministratore designato in un patto parasociale acquisti un diritto soggettivo alla nomina e al compenso, è necessario accertare la specifica ed inequivoca volontà delle parti di attribuirgli tale diritto; ha altresì stabilito che il patto di sindacato che preveda la rielezione per due trienni non è automaticamente nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c. La sentenza di merito è cassata e la causa rinviata ad altra sezione del giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati
Norme richiamate
disciplina il contratto a favore di terzo; la Corte richiede l'accertamento della chiara volontà delle parti di attribuire al terzo un diritto soggettivo diretto
principio dell'efficacia del contratto tra le sole parti; utile per distinguere vantaggi indiretti del terzo da diritti diretti attribuiti
riferimento alla competenza assembleare per la nomina dell'organo amministrativo, contesto nel quale opera il patto parasociale
disciplina dei patti parasociali/sindacato di voto come accordi interni tra soci per uniformare l'espressione del voto
norma inderogabile che limita la durata della carica degli amministratori a tre esercizi; la Corte ha ritenuto che un patto parasociale interno non si traduce automaticamente in violazione dell'art. 2383
tutela della libera manifestazione del voto in assemblea; la Corte ha ritenuto che il patto non configuri di per sé una delega vietata o una elusione della norma
richiamato dalle parti in relazione a censure di nullità per elusione di norme imperative; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità per tale motivo
richiamato con riferimento alla nullità del negozio per il contrasto con norme imperative; non accolto in questa sede
richiamato dal resistente in relazione al principio risarcitorio dell'integralità del danno; questione rimessa al merito
Massime di principio
- Un patto parasociale ha di regola efficacia obbligatoria interna tra i soci; non basta che il terzo tragga un vantaggio economico indiretto perché si configuri un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.
- Per qualificare un patto parasociale come contratto a favore di terzo occorre provare la specifica, inequivoca volontà dei soci di attribuire direttamente al terzo un diritto soggettivo (es. la richiesta esplicita che il terzo possa esigere la manifestazione di voto o agire per l'adempimento)
- Se manca tale volontà chiaramente espressa, il terzo non acquisisce un diritto autonomo opponibile ai soci e la tutela del terzo è limitata a un interesse non giuridicamente aggredibile come diritto proprio
- La mera indicazione del nome, del compenso o della durata nel verbale del patto non è di per sé sufficiente a costituire un diritto soggettivo del terzo; è necessario un patto d'obbligo diretto e non revocabile rispetto ai terzi
- Un patto parasociale che preveda la rielezione per due trienni non è automaticamente nullo per violazione degli artt. 2372 o 2383 c.c., purché resti un accordo di natura interna tra soci e non produca effetti esterni che elidano la competenza assembleare o il limite triennale previsto dalla legge
- In casi analoghi, chi intende tutelare il beneficio del terzo dovrebbe prevedere espressamente clausole che attestino la volontà di creare un diritto del terzo (ad es. la previsione del potere del terzo di agire per l'adempimento), oppure formalizzare un accordo con il terzo stesso
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