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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36095/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano perché la controversia non era stata correttamente riattivata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: l'ente impositore trasmise un elenco di atti gravemente carente e non effettuò la comunicazione della riattivazione ai legittimi contraddittori/eredi (invece inviò una raccomandata a soggetto già deceduto). Ciò avrebbe reso inesistente la riassunzione e la costituzione del contraddittorio, con violazione del diritto al contraddittorio e nullità del procedimento; inoltre i documenti prodotti non consentivano di provare la legittimazione attiva del Comune né la fondatezza della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito poiché non erano necessari accertamenti istruttori, ha accolto il ricorso originario dei contribuenti. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la parte soccombente (il Comune) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 78, comma 2

    La riattivazione delle controversie pendenti davanti alle commissioni comunali deve avvenire mediante trasmissione degli atti da parte dell'ente entro sei mesi; in mancanza la pretesa dell'ente si considera definitivamente abbandonata. La Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione ai legittimi contraddittori e la notifica a persona deceduta rendono inefficace la riassunzione e violano il contraddittorio.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 79, comma 2

    Prevede la regolarizzazione, ove necessaria, della costituzione delle parti nei giudizi davanti alle commissioni secondo le nuove norme; la Corte richiama l'obbligo di regolarizzazione ma osserva che qui non è stata data la possibilità di regolarizzare per l'assenza della rituale comunicazione.

  • Circolare 98/E del 23 aprile 1996

    "la riattivazione andrà effettuata, a cura dell'ente impositore, mediante la trasmissione degli atti e documenti inerenti alla controversia alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine perentorio di sei mesi... e cioè entro il 30 settembre 1996, dandone comunicazione al contribuente tenuto a costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 22. La decorrenza del suddetto termine senza che la controversia sia stata riattivata comporta, pertanto, l'abbandono definitivo di ogni pretesa tributaria da parte degli enti impositori"

    La circolare conferma che la trasmissione deve essere accompagnata da comunicazione al contribuente e sottolinea la conseguenza dell'abbandono della pretesa in caso di mancata riattivazione nei termini.

  • codice di procedura civile, art. 300, comma 3

    Richiamato nel contesto dell'interruzione/riassunzione del processo; la Corte valuta che la riassunzione formale non è avvenuta correttamente e quindi l'eventuale effetto interruttivo automatico non ha efficacia quando la notifica è inesistente (es. a persona deceduta).

  • varie norme di diritto processuale e sostanziale citate (art. 101 c.p.c., art. 360 c.p.c. ecc.)

    Richiami formali ai motivi di cassazione; la Corte si è soffermata in particolare sulla violazione procedurale dell'art. 78 d.lgs. 546/1992, ritenendo assorbite le altre censure.

Massime di principio

  • La riattivazione di controversie tributarie ex art. 78 d.lgs. 546/1992 richiede non solo la trasmissione degli atti alla Commissione ma anche l'adeguata comunicazione ai soggetti interessati: l'omessa comunicazione può rendere inefficace la riassunzione e determinare l'abbandono della pretesa impositiva.
  • La notifica di atti processuali a persone decedute è giuridicamente inesistente; quando la riassunzione è fondata su notifiche inesistenti, il contraddittorio non si è instaurato e le decisioni sono viziate per nullità.
  • La carenza documentale nell'elenco trasmesso dall'ente impositore può precludere la prova della legittimazione attiva e della fondatezza del credito tributario; in tal caso il giudice può accogliere il ricorso del contribuente.
  • Se la violazione procedurale riguarda il mancato rispetto delle garanzie del contraddittorio, la Corte di legittimità può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito quando non sono necessari accertamenti di fatto supplementari.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare la correttezza delle notifiche e delle comunicazioni agli aventi causa (es. eredi) e, in caso di vizio, rilevarlo tempestivamente per far valere l'abbandono della pretesa o la nullità del procedimento.

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