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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36066/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano pignorato i crediti vantati da In Viaggi S.r.l. presso varie banche, tra cui la Cassa di Risparmio di Terni e Narni (ora Intesa Sanpaolo). La banca aveva reso dichiarazione negativa di quantità; i creditori hanno quindi agito con giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo per ottenere il pagamento. In primo grado la domanda era stata accolta, la Corte d'appello l'ha rigettata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, omissione di pronuncia e violazione di norme sul procedimento e sulle prove (art. 112, 132, 115, 116, 546 c.p.c. e rimedi ex art. 360 c.p.c.), sostenendo in particolare che le rimesse successive al pignoramento dovevano essere valutate separatamente e che le singole rimesse positive avrebbero dovuto rendere opponibili alla banca gli addebiti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio di diritto già consolidato secondo cui, nel conto corrente affidato (apertura di credito), non sono pignorabili le singole rimesse che riducono lo scoperto: è pignorabile soltanto il saldo attivo del rapporto bancario. Se al momento della notificazione del pignoramento il saldo è negativo, le rimesse successive possono determinare il perfezionamento del pignoramento solo nella misura in cui rendano il saldo positivo. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della Corte d'appello, ha dichiarato irrilevanti le censure sulla valutazione delle prove (accertamento di fatto che il saldo non è mai divenuto positivo) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per presunta omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque esaminato e motivato le domande, quindi non vi era omissione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e conforme ai principi di diritto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in funzione di censure sulla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto le censure insufficientemente specifiche e non idonee a rimettere in discussione l'accertamento di fatto che il saldo non è mai divenuto positivo.

  • art. 546 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso; la Corte non ha rilevato violazioni che ne impongano accoglimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata per chiarire che la normativa sulla composizione dei collegi con giudici onorari può essere applicata; riferimento procedurale, non sostanziale rispetto al merito del pignoramento.

  • art. 23, comma 8-bis, DL 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Richiamato per giustificare la trattazione in udienza cameralizzata nel periodo emergenziale; riferimento procedurale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art. 13, co.1-quater

    Rilevato ai fini degli effetti processuali e del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.

  • Giurisprudenza di legittimità (orientamento citato)

    Cass. Sez. 3, sent. n. 6393/2015; Cass. Sez. 3, sent. n. 1638/1999; Cass. Sez. 3, sent. n. 9250/2020

    Costituisce il quadro giurisprudenziale richiamato dalla Corte: nel rapporto di conto corrente affidato il contratto è un rapporto unitario e le singole rimesse che riducono lo scoperto non sono autonomamente pignorabili; è pignorabile solo il saldo attivo.

Massime di principio

  • Nel conto corrente con apertura di credito (fido) il rapporto è unitario: non sono pignorabili le singole rimesse che semplicemente riducono lo scoperto; è pignorabile esclusivamente il saldo attivo effettivamente esistente.
  • Se al momento della notificazione del pignoramento il saldo è negativo, il pignoramento non è perfezionato; le rimesse successive determinano perfezionamento solo se e nella misura in cui rendono il saldo positivo.
  • La mera notificazione dell'atto di pignoramento non attribuisce al creditore pignorante un privilegio di soddisfazione rispetto ad altri creditori; la banca può ottenere il pagamento dei propri crediti se il saldo non diventa mai attivo.
  • Per sottoporre a espropriazione somme versate successivamente dal debitore o da terzi, il creditore può procedere alternativamente al pignoramento diretto sul debitore (prima delle rimesse) o al pignoramento dei crediti del debitore verso terzi (presso i terzi), non basandosi solo sulle rimesse annotate sul conto corrente presso la banca.
  • In sede di impugnazione delle valutazioni di merito sulla vigilanza del saldo è necessaria specificità nelle censure probatorie (richiesta di motivazione e indicazione precisa degli elementi di fatto contestati); censure generiche sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono spesso inammissibili.
  • In situazioni analoghe, per ottenere il vincolo su somme affluite dopo un pignoramento negativo, il creditore deve provare che e quando il saldo sia divenuto positivo e quanto tale saldo positivo sia imputabile a rimesse opponibili; è essenziale la ricostruzione temporale e documentale dei movimenti di conto.

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