Cassazione Penale, Sentenza n. 10615/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/06/2022 con cui la Corte d'appello di Salerno, in sede esecutiva, aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato riguardo a più sentenze penali che avevano condannato il ricorrente. Le sentenze indicate riguardavano: 1) condanna della Corte d'Appello di Salerno del 4/02/2021 per gli artt. 338 e 393, comma 1, cod. pen. (fatto del 18/02/2018, derubricato dall'estorsione); 2) condanna della Corte d'Appello di Salerno del 2/02/2021 per gli artt. 110, 628 comma 2 n.1 e 110, 582 cod. pen. (fatti del 02/09/2012); il ricorrente deduceva che la Corte non aveva valutato adeguatamente il suo ruolo nel sodalizio criminale e chiedeva che il beneficio della continuazione fosse riconosciuto anche con riferimento ad ulteriori sentenze, tra cui la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno del 27/09/2019 per gli artt. 493 ter e 648 cod. pen. (fatti del 20/12/2017) e la sentenza di condanna per il reato ex art. 416, comma 1, cod. pen. (settembre 2017), nonché richiamava un provvedimento del Tribunale di Vallo della Lucania del 22/04/2021 che aveva riconosciuto la medesimezza del disegno criminoso tra alcune pronunce.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificato, nell'istanza esecutiva, i precedenti provvedimenti che avrebbero effettivamente riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e i reati 'fine'. Sostanzialmente, il rigetto della continuazione da parte della Corte d'appello era fondato sul rilievo che, pur essendo accertata l'affiliazione del Marotta a un'associazione dedita a reati contro il patrimonio, i singoli fatti richiesti in unificazione erano imprevedibili, legati a circostanze contingenti e occasionali, non programmabili sin dalla costituzione dell'associazione e distanziati da un intervallo temporale di circa quattro anni. Le osservazioni difensive sono state ritenute generiche e insufficienti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nella sentenza di condanna del 4/02/2021; nel contesto la Corte ha valutato la rilevanza del fatto ai fini della possibile unificazione con altri reati sotto la disciplina della continuazione
Richiamato insieme all'art. 338 nella condanna del 4/02/2021; la decisione d'impugnazione ha considerato tali fattispecie nel complesso delle condanne oggetto della richiesta di continuazione
Richiamato nelle sentenze che hanno accertato la partecipazione a concorso di reati (sentenza del 2/02/2021); valutato ai fini della possibile unificazione delle pene ma non ritenuto sufficiente a dimostrare la programmabilità comune dei fatti
art. 628, comma 2, n. 1, cod. pen.
Articolo contestato nella sentenza del 2/02/2021; la Corte ha esaminato la natura del reato e la sua connessione temporale e materiale con le altre condanne
Altro reato fatto oggetto di condanna (2/02/2021); considerato nell'ambito della richiesta di continuazione ma ritenuto collegato a fatti contingenti
Richiamato nella sentenza del GUP del 27/09/2019 (fatti 20/12/2017); il ricorrente ha chiesto che questa pronuncia concorresse al riconoscimento della continuazione, ma la Corte ha ritenuto non adeguatamente specificato il rilievo di tale provvedimento nell'istanza esecutiva
Norma presente nella sentenza del 27/09/2019; la Corte ha valutato l'assenza di prova della programmabilità comune con gli altri episodi
Riferimento al reato associativo accertato (settembre 2017); sebbene l'affiliazione all'associazione fosse riconosciuta, la Corte ha ritenuto che ciò non bastasse a dimostrare la prevedibilità e la programmazione degli altri reati rispetto al disegno criminoso
Disciplina del reato continuato
Interpretata dalla Corte come richiedente la sussistenza di un 'medesimo disegno criminoso' programmabile, con fattispecie non meramente contingenti e non eccessivamente distanziate nel tempo; l'assenza di programmabilità e l'intervallo temporale di quattro anni hanno giustificato il rigetto della continuazione
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario indicare espressamente e documentare i precedenti provvedimenti dai quali si evinca la medesimezza del disegno criminoso e la loro rilevanza rispetto all'istanza esecutiva.
- La semplice affiliazione ad un'associazione criminale non è di per sé sufficiente a provare la programmabilità di singoli reati commessi in tempi e circostanze distanti: occorre dimostrare che i reati erano prevedibili e programmati sin dalla costituzione o dall'attività dell'associazione.
- Fatti collegati a circostanze contingenti o occasionali e separati da un significativo intervallo temporale (qui indicato in circa quattro anni) rendono meno probabile il riconoscimento della continuazione.
- Le doglianze difensive vaghe o non specifiche sulle decisioni esecutive tendono a determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione; è quindi necessario formulare censure precise e ben documentate.
- Quando esistono pronunce precedenti che hanno riconosciuto la continuazione tra alcune fattispecie, è utile richiamarle e spiegare puntualmente il loro rilievo per l'istanza esecutiva, allegando le motivazioni decisorie che attestino la medesimezza del disegno criminoso.
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