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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10615/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/06/2022 con cui la Corte d'appello di Salerno, in sede esecutiva, aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato riguardo a più sentenze penali che avevano condannato il ricorrente. Le sentenze indicate riguardavano: 1) condanna della Corte d'Appello di Salerno del 4/02/2021 per gli artt. 338 e 393, comma 1, cod. pen. (fatto del 18/02/2018, derubricato dall'estorsione); 2) condanna della Corte d'Appello di Salerno del 2/02/2021 per gli artt. 110, 628 comma 2 n.1 e 110, 582 cod. pen. (fatti del 02/09/2012); il ricorrente deduceva che la Corte non aveva valutato adeguatamente il suo ruolo nel sodalizio criminale e chiedeva che il beneficio della continuazione fosse riconosciuto anche con riferimento ad ulteriori sentenze, tra cui la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno del 27/09/2019 per gli artt. 493 ter e 648 cod. pen. (fatti del 20/12/2017) e la sentenza di condanna per il reato ex art. 416, comma 1, cod. pen. (settembre 2017), nonché richiamava un provvedimento del Tribunale di Vallo della Lucania del 22/04/2021 che aveva riconosciuto la medesimezza del disegno criminoso tra alcune pronunce.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificato, nell'istanza esecutiva, i precedenti provvedimenti che avrebbero effettivamente riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e i reati 'fine'. Sostanzialmente, il rigetto della continuazione da parte della Corte d'appello era fondato sul rilievo che, pur essendo accertata l'affiliazione del Marotta a un'associazione dedita a reati contro il patrimonio, i singoli fatti richiesti in unificazione erano imprevedibili, legati a circostanze contingenti e occasionali, non programmabili sin dalla costituzione dell'associazione e distanziati da un intervallo temporale di circa quattro anni. Le osservazioni difensive sono state ritenute generiche e insufficienti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 338 cod. pen.

    Norma richiamata nella sentenza di condanna del 4/02/2021; nel contesto la Corte ha valutato la rilevanza del fatto ai fini della possibile unificazione con altri reati sotto la disciplina della continuazione

  • art. 393, comma 1, cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 338 nella condanna del 4/02/2021; la decisione d'impugnazione ha considerato tali fattispecie nel complesso delle condanne oggetto della richiesta di continuazione

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nelle sentenze che hanno accertato la partecipazione a concorso di reati (sentenza del 2/02/2021); valutato ai fini della possibile unificazione delle pene ma non ritenuto sufficiente a dimostrare la programmabilità comune dei fatti

  • art. 628, comma 2, n. 1, cod. pen.

    Articolo contestato nella sentenza del 2/02/2021; la Corte ha esaminato la natura del reato e la sua connessione temporale e materiale con le altre condanne

  • art. 582 cod. pen.

    Altro reato fatto oggetto di condanna (2/02/2021); considerato nell'ambito della richiesta di continuazione ma ritenuto collegato a fatti contingenti

  • art. 493 ter cod. pen.

    Richiamato nella sentenza del GUP del 27/09/2019 (fatti 20/12/2017); il ricorrente ha chiesto che questa pronuncia concorresse al riconoscimento della continuazione, ma la Corte ha ritenuto non adeguatamente specificato il rilievo di tale provvedimento nell'istanza esecutiva

  • art. 648 cod. pen.

    Norma presente nella sentenza del 27/09/2019; la Corte ha valutato l'assenza di prova della programmabilità comune con gli altri episodi

  • art. 416, comma 1, cod. pen.

    Riferimento al reato associativo accertato (settembre 2017); sebbene l'affiliazione all'associazione fosse riconosciuta, la Corte ha ritenuto che ciò non bastasse a dimostrare la prevedibilità e la programmazione degli altri reati rispetto al disegno criminoso

  • Disciplina del reato continuato

    Interpretata dalla Corte come richiedente la sussistenza di un 'medesimo disegno criminoso' programmabile, con fattispecie non meramente contingenti e non eccessivamente distanziate nel tempo; l'assenza di programmabilità e l'intervallo temporale di quattro anni hanno giustificato il rigetto della continuazione

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario indicare espressamente e documentare i precedenti provvedimenti dai quali si evinca la medesimezza del disegno criminoso e la loro rilevanza rispetto all'istanza esecutiva.
  • La semplice affiliazione ad un'associazione criminale non è di per sé sufficiente a provare la programmabilità di singoli reati commessi in tempi e circostanze distanti: occorre dimostrare che i reati erano prevedibili e programmati sin dalla costituzione o dall'attività dell'associazione.
  • Fatti collegati a circostanze contingenti o occasionali e separati da un significativo intervallo temporale (qui indicato in circa quattro anni) rendono meno probabile il riconoscimento della continuazione.
  • Le doglianze difensive vaghe o non specifiche sulle decisioni esecutive tendono a determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione; è quindi necessario formulare censure precise e ben documentate.
  • Quando esistono pronunce precedenti che hanno riconosciuto la continuazione tra alcune fattispecie, è utile richiamarle e spiegare puntualmente il loro rilievo per l'istanza esecutiva, allegando le motivazioni decisorie che attestino la medesimezza del disegno criminoso.

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