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Ordinanza

Ordinanza n. 3906/2026 - Napoli, Sezione 2

Sulla istanza del ricorrente depositata il 31.3.2026 per la nomina di commissario ad acta nel ricorso proposto per l'ottemperanza del giudicato formatosi con sentenza n. 3837/2023, pubblicata il 03/10/2023, nella causa iscritta al r.g. n. 4218/2023 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, attestazione di conformità del 18/10/23, notificata il 18/10/23 al MIUR, passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202402537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato e della precedente sentenza di ottemperanza che imponeva al Ministero di dare attuazione alla sentenza lavoristica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento del Ministero e del commissario ad acta rispetto alla sentenza del TAR Campania n. 7108/2025, con la quale era stato ordinato al Ministero di dare attuazione, entro sessanta giorni, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 3837/2023. Ha inoltre chiesto l'applicazione di un'astreinte per ogni giorno di ritardo e, in caso di ulteriore inerzia, la sostituzione del commissario ad acta. La ricorrente aveva richiesto via PEC l'attivazione dei poteri sostitutivi del commissario l'8 gennaio 2026, sostenendo che anche il dictum della sentenza di ottemperanza fosse rimasto ineseguito.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di accertamento dell'inadempimento, di applicazione dell'astreinte e di sostituzione del commissario. Ha rilevato che, alla data della richiesta di sostituzione, erano appena decorsi i sessanta giorni assegnati al commissario ad acta dalla sentenza n. 7108/2025. Ha quindi ritenuto necessario acquisire dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di Napoli documentati chiarimenti sulle ragioni del mancato riscontro all'istanza di insediamento trasmessa dalla ricorrente. Ha fissato al 30 settembre 2026 il termine per adempiere all'incombente istruttorio e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026. La Segreteria dovrà comunicare l'ordinanza alle parti e al Direttore dell'USR, nella qualità di commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora (astreinte) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento

    La ricorrente ha invocato la disposizione quale base della richiesta di applicazione di una penalità di mora; l'ordinanza non decide sull'accoglimento della domanda.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale dell'azione di ottemperanza e delle richieste formulate dalla ricorrente; il giudice dispone un incombente istruttorio senza definire il giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando sia contestato il mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte del commissario ad acta, il giudice può acquisire documentati chiarimenti sulle ragioni dell'inerzia prima di decidere sull'inadempimento, sull'astreinte o sulla sostituzione del commissario.
  • La richiesta di sostituzione del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora non è decisa quando, al momento della sua proposizione, sia appena scaduto il termine assegnato al commissario per provvedere; in tal caso il giudice può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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