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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21555/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva annullato il permesso premio concesso al ricorrente ex art. 30-ter ord. pen.; il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse errato nel ritenere sussistente il pericolo di ripristino di contatti con la criminalità organizzata sulla base di presunti "rapporti opachi" intrattenuti dai familiari, mentre il primo giudice (Magistrato di sorveglianza di Nuoro) aveva ritenuto inconsistente detto pericolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stato rigettato anche l'istanza di discussione orale per essere il rito camerale non partecipato ex art. 611 c.p.p. stato il procedimento. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato la disciplina aggiornata dall'art. 4-bis, come modificato dalla legge n. 199/2022, e abbia motivato logicamente la sussistenza del pericolo concreto di ripristino di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con la criminalità organizzata, valorizzando elementi concernenti la posizione dei figli del condannato, conversazioni intercettate e collegamenti tra soggetti rilevanti. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p., anche alla eventuale sanzione pecuniaria laddove non emergano elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Disciplina del permesso premio; collegato alla necessità di valutare i presupposti per la concessione del beneficio, nel rispetto dei vincoli imposti dall'art. 4-bis ove applicabile.

  • art. 4-bis, ordinamento penitenziario

    Prevede limiti e condizioni per la concessione di benefici ai detenuti per reati ostativi. Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 199/2022, richiede che il detenuto (in mancanza di collaborazione) alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera condotta carceraria, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

  • legge n. 199/2022 (conversione D.L. 162/2022)

    Ha recepito le indicazioni della Corte costituzionale eliminando la presunzione assoluta di pericolosità e richiedendo allegazioni concrete e specifiche per i detenuti non collaboranti che chiedono benefici.

  • sentenza Corte costituzionale n. 253/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 4-bis che impediva automaticamente i permessi premio ai detenuti non collaboranti; ha stabilito che la presunzione di pericolosità non può essere assoluta e che il giudice deve valutare caso per caso sulla base di elementi concreti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 20/2022

    Ha precisato che la valutazione è ancorata alla situazione oggettiva e che non è necessario differenziare gli oneri probatori tra chi non collabora per scelta e chi non collabora per impossibilità oggettiva; rimane centrale l'accertamento oggettivo del rischio.

  • art. 611 c.p.p.

    Regola il rito camerale non partecipato; la Corte ha ricordato che nel rito camerale non è prevista la discussione orale richiesta e quindi l'istanza è stata rigettata.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di somme a titolo di sanzione.

Massime di principio

  • Per i detenuti condannati per reati ostativi di "prima fascia" (es. 416-bis) che non collaborano con la giustizia, l'accesso ai permessi premio è possibile solo se vengono allegati elementi specifici, concreti e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria, idonei a escludere sia l'attualità dei collegamenti mafiosi sia il rischio di ripristino, anche tramite terzi.
  • La valutazione del requisito di assenza di collegamenti o del pericolo di ripristino è oggettiva e spetta al giudice di sorveglianza; il richiedente deve fornire elementi di fatto che consentano di superare la presunzione di pericolosità, ma il giudice può integrare l'istruttoria e acquisire informazioni dalle autorità competenti (procure, Comitato per l'ordine e la sicurezza).
  • Condotte o vicende criminali recenti riferibili a familiari o persone appartenenti al contesto originario del detenuto possono costituire elementi pregnanti per ritenere sussistente il rischio di riattivazione di contatti con la criminalità organizzata.
  • Le impugnazioni dirette a ottenere una rivalutazione di merito non contrastando specificamente la motivazione del giudice di sorveglianza rischiano l'inammissibilità: la Suprema Corte verifica questioni di diritto e ammissibilità, non riesamina liberamente i fatti già valutati.
  • Nel rito camerale non partecipato (art. 611 c.p.p.) non è prevista la discussione orale, quindi le richieste in tal senso possono essere rigettate.

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